Cassazione Civile, Sentenza n. 36037/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due linee principali: (A) l'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Campania che aveva ritenuto applicabile l'art. 7 d.l. 269/2003 e aveva escluso la responsabilità solidale personale di Felice Arzillo, nonostante il Tribunale regionale avesse riconosciuto che Arzillo era il "dominus" di una rete di "società schermo" (Of Course S.p.a. e altre) utilizzate per l'evasione; l'Agenzia censurava l'erronea applicazione dell'art. 7 e difetto di motivazione rispetto al riconoscimento della personalità giuridica della società sammarinese. (B) Arzillo proponeva ricorso contro il diniego dell'Agenzia alla domanda di definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018), sostenendo che le sanzioni potevano essere definite "a costo zero" perché il rapporto relativo ai tributi era stato "definito" con l'iscrizione a ruolo definitiva a carico della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) rigettato il ricorso di Arzillo avverso il diniego della definizione agevolata, confermando che la possibilità di definire "a zero" le sole sanzioni richiede che il rapporto relativo al tributo sia stato effettivamente "definito" (ossia estinto o risolto tramite pagamento, annullamento, conciliazione o altra forma di definizione), e non semplicemente divenuto "definitivo" senza estinzione dell'obbligazione; (ii) accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (ossia ha ritenuto errata la decisione della C.T.R. che aveva escluso la responsabilità personale di Arzillo), cassando la sentenza della C.T.R. rispetto a quel motivo e rinviando al giudice a quo per nuovo esame anche sulle spese; (iii) respinto il secondo motivo dell'Agenzia relativo al presunto vizio di motivazione. In sintesi: il diniego della definizione agevolata è stato confermato e la decisione che esonerava Arzillo dalla responsabilità solidale è stata cassata e rinviata.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata)
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La Corte interpreta "definito" come estinzione del rapporto tributario (es. pagamento, annullamento, conciliazione, altra forma di definizione), non come semplice divenire "definitivo" dell'atto impositivo; pertanto la definizione a saldo zero delle sole sanzioni richiede che il tributo sia stato effettivamente definito o versato
art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito)
Introduce la possibilità di riferire le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica quando la persona fisica abbia agito nell'interesse e a vantaggio della società; non si applica se la persona fisica ha operato nel proprio esclusivo interesse, sicché la responsabilità personale permane
art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (responsabilità solidale)
Prevede la responsabilità solidale delle persone fisiche che hanno agito nell'interesse della società; l'art. 7 del d.l. 269/2003 opera come deroga a questa regola quando ricorrono le condizioni previste
art. 2331 cod. civ.
Richiamato in relazione alla problematica del riconoscimento della personalità giuridica delle società estere; la Corte ha ritenuto comunque non vizziosa la motivazione della C.T.R. sul punto e ha respinto il motivo di doglianza relativo al difetto di motivazione
Massime di principio
- La definizione agevolata "a zero" delle sole sanzioni richiede che il tributo sottostante sia stato effettivamente "definito" (ossia estinto con pagamento, annullamento, conciliazione o altra modalità di definizione): la mera "definitività" dell'atto impositivo non è sufficiente.
- L'art. 7 d.l. 269/2003 esclude la responsabilità personale dell'autore materiale delle violazioni solo se quest'ultimo ha agito nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; se ha operato nel proprio esclusivo interesse o come beneficiario principale della frode, la responsabilità personale (solidale) resta configurabile ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 472/1997.
- Nei casi di società "esterovestite" o "schermo", il giudice deve valutare concretamente chi è il beneficiario effettivo dell'operazione: la qualificazione formale della società non impedisce che la responsabilità sia imputata alla persona fisica se questa ha agito per interesse proprio.
- Il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata è ammissibile davanti alla Corte di cassazione per le liti già pendenti in fase di legittimità (competenza in unico grado con pienezza di giudizio), e la decisione sul diniego ha rilievo pregiudiziale rispetto alla decisione sull'atto impositivo.
- La giurisprudenza e le circolari dell'Agenzia (es. circ. n. 6/2019) possono essere richiamate per chiarire che ai fini della definizione a zero è necessario che l'importo tributario sia stato effettivamente versato o definito con altra modalità.
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