Cassazione Civile, Sentenza n. 23052/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di una collaboratrice esperta linguistica da una procedura di mobilità indetta da un'università, perché il bando richiedeva, tra gli altri requisiti, un'anzianità di servizio non superiore a otto anni e un trattamento economico non superiore a una certa soglia. La lavoratrice aveva un'anzianità superiore, pur percependo una retribuzione inferiore, e sosteneva che, in caso di trasferimento, avrebbe potuto optare per una rinuncia alla parte di anzianità eccedente, così da non superare il limite economico. In ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, assumendo che la mobilità avrebbe dovuto avere priorità e che non fosse legittimo introdurre limiti di anzianità o di posizione economica, specie considerando la spesa sull'intera pubblica amministrazione e non sul singolo ente; 2) nullità della motivazione per perplessità e incomprensibilità; 3) violazione del combinato disposto dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, dell'art. 14, comma 7, d.l. 95/2012 e dell'art. 1, comma 47, l. 311/2004, contestando l'affermazione secondo cui il trasferimento avrebbe comportato un aggravio di spesa per l'ateneo; 4) omessa pronuncia sull'imperatività dell'art. 30 d.lgs. 165/2001. La Corte ha ritenuto decisivo il primo motivo, ma ha escluso che la procedura potesse essere regolata dall'art. 30 d.lgs. 165/2001, poiché il rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici è di diritto privato e la disciplina della mobilità va ricavata dalla contrattazione collettiva richiamata dalla normativa speciale di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame conformato ai principi affermati. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che la clausola del bando che introduceva il limite di anzianità di servizio non superiore a otto anni è illegittima, perché la disciplina pattizia applicabile alla mobilità dei collaboratori esperti linguistici non prevede un simile requisito e non consente di escludere i lavoratori più anziani sulla base del solo maggiore costo potenziale per l'amministrazione.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
Non è applicabile alla mobilità dei collaboratori esperti linguistici, perché il loro rapporto è di diritto privato e la procedura va regolata dalla disciplina speciale e dalla contrattazione collettiva.
art. 132 c.p.c.
È stato invocato per asserita motivazione perplessa, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 112 c.p.c.
È stato invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata assorbita.
art. 14, comma 7, d.l. 95/2012
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la neutralità delle procedure di mobilità rispetto alle facoltà assunzionali; il motivo è stato assorbito.
art. 1, comma 47, l. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la neutralità finanziaria della mobilità; il motivo è stato assorbito.
art. 4 d.l. 120/1995
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato
Qualifica espressamente come di diritto privato il rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici e rinvia alla contrattazione decentrata/collettiva per la disciplina del trattamento e degli aspetti del rapporto.
art. 51 CCNL 21 maggio 1996
Per gli aspetti non specificamente disciplinati rinvia al trattamento normativo previsto per il personale a tempo parziale.
art. 18 CCNL 21 maggio 1996
Richiama, per gli istituti non specificamente trattati, le disposizioni di legge e contrattuali del rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili.
art. 37 CCNL 21 maggio 1996
Disciplina i trasferimenti del personale universitario, facendo riferimento ai posti vacanti e alla pubblicità delle disponibilità, senza prevedere un limite massimo di anzianità di servizio.
art. 57 CCNL 27 gennaio 2005
Regola i trasferimenti del comparto: la procedura prosegue senza interruzioni, garantendo la posizione retributiva maturata e l'inquadramento economico secondo il maturato economico, senza introdurre limiti di anzianità per l'accesso.
art. 101 c.p.c.
È stato utilizzato per sollecitare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio relativa all'applicabilità dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.
Massime di principio
- Il rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici presso le università, pur essendo qualificato di diritto privato, non è automaticamente soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego: la regolazione va individuata nella normativa speciale di settore e nei rinvii alla contrattazione collettiva.
- Quando la disciplina contrattuale speciale regola in modo compiuto la mobilità, l'amministrazione non può introdurre nel bando requisiti ulteriori non previsti, come un limite massimo di anzianità di servizio, se tale limite altera irragionevolmente l'accesso alla procedura.
- La finalità di contenimento della spesa non consente di escludere dalla mobilità i dipendenti con maggiore anzianità se la contrattazione collettiva prevede un meccanismo di inquadramento e conservazione del maturato economico già idoneo a regolare gli effetti retributivi del trasferimento.
- La mobilità deve essere coerente con la sua funzione ordinamentale di riequilibrio del personale e di acquisizione di professionalità già formate; una clausola che penalizzi i lavoratori più esperti per il solo maggiore costo potenziale è incompatibile con tale logica.
- Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo fondato assorbe le ulteriori censure, la Cassazione può limitarsi a cassare con rinvio senza esaminare i restanti motivi.
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