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Sentenza

Sentenza n. 3306/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa declaratoria d’illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto “istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 – Concorso PNRR 1 "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" per la Classe di Concorso A022”;

Giustizia amministrativa202601356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 19 dicembre 2025 relativa a rinunce, scorrimenti e aggiornamento della graduatoria del concorso PNRR1 per la classe A022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, l'ostensione degli elenchi dei candidati vincitori e idonei rinunciatari, degli atti di presa d'atto delle rinunce, dei provvedimenti di scorrimento e delle conseguenti immissioni in ruolo, nonché dello stato aggiornato della graduatoria. La richiesta era motivata anche dall'esigenza di verificare le attività compiute dall'U.S.R. in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7366/2025, concernente il computo dei riservisti nella quota di riserva. Deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, l'ingiustizia manifesta, la violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e leale collaborazione. Nel corso del giudizio l'U.S.R. depositava una nota di riscontro, rinviando a documenti e graduatorie pubblicati sul proprio sito e producendo un'elaborazione degli scorrimenti. La ricorrente contestava l'insufficienza e l'inaffidabilità del riscontro, lamentando in particolare la mancata indicazione di eventuali ulteriori rinunce e scorrimenti successivi a luglio 2025, la mancata correlazione tra rinunciatari e beneficiari degli scorrimenti e l'omessa documentazione relativa all'esecuzione della sentenza del TAR.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva fornito nel corso del giudizio un tardivo riscontro, con l'elenco degli scorrimenti e il rinvio ai documenti pubblicati. Ha ritenuto che l'accesso non possa imporre all'Amministrazione un'attività di indagine, correlazione o elaborazione di dati, né possa essere utilizzato per contestare l'attendibilità sostanziale dei documenti o per ottenere chiarimenti non compresi nell'istanza originaria. Le richieste relative alla correlazione tra specifici riservisti e beneficiari degli scorrimenti, agli eventi successivi a luglio 2025 e ad ulteriori elaborazioni della graduatoria non potevano essere esaminate senza una nuova e specifica istanza di accesso; inoltre, la richiesta sullo stato aggiornato della graduatoria è stata ritenuta generica e comunque sostanzialmente soddisfatta dai documenti indicati dall'U.S.R. Il ricorso è stato invece accolto parzialmente quanto alla richiesta, contenuta nell'istanza originaria, degli ulteriori provvedimenti amministrativi eventualmente adottati dall'U.S.R. per dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 7366/2025. L'Amministrazione è stata ordinata a esibire e rilasciare copia di tali documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo attestare formalmente la loro inesistenza. Il Ministero e l'U.S.R. sono stati condannati in solido alle spese, liquidate, dopo compensazione della metà, in 750 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state integralmente compensate nei confronti delle altre Amministrazioni.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale deve riguardare documenti amministrativi esistenti e individuati, rispetto ai quali il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale; non impone all'Amministrazione attività di elaborazione, indagine o creazione di dati nuovi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere motivato; nel caso concreto le ragioni del diniego sono state esplicitate tardivamente nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata in relazione ai doveri di trasparenza, buona fede e correttezza dell'Amministrazione, senza costituire il fondamento autonomo dell'accoglimento.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013

    le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano: (…) 4. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

    La pubblicazione delle graduatorie aggiornate rileva ai fini della trasparenza, ma non esclude l'accesso agli ulteriori documenti specificamente individuati e non pubblicati, come quelli relativi all'esecuzione di una sentenza.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il diniego o il silenzio sull'accesso consente di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti nei limiti dell'istanza originaria e dei documenti effettivamente esistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e delle altre persone citate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'accesso documentale può avere a oggetto soltanto documenti amministrativi già esistenti e specificamente individuati; l'Amministrazione non è tenuta a svolgere attività di indagine, correlazione, ricerca complessa o elaborazione dei dati per costruire le informazioni richieste.
  • Nel giudizio sull'accesso, il richiedente non può ampliare la domanda originaria chiedendo documenti o dati ulteriori, come informazioni relative a fatti sopravvenuti o alla correlazione tra soggetti e operazioni amministrative, senza presentare una nuova e specifica istanza all'Amministrazione.
  • La contestazione dell'attendibilità, correttezza o legittimità sostanziale dei documenti ostesi non si risolve mediante il giudizio sull'accesso, ma deve essere fatta valere attraverso le pertinenti azioni impugnatorie o di altra natura previste dall'ordinamento.
  • Quando l'istanza originaria comprende la richiesta degli atti adottati in esecuzione di una specifica sentenza, l'Amministrazione deve ostendere i relativi provvedimenti eventualmente esistenti; tale attività consiste nel rilascio di documenti individuati e non in un'inammissibile elaborazione di dati.
  • Il riscontro documentale fornito dall'Amministrazione soltanto nel corso del giudizio può determinare la cessazione parziale della materia del contendere per la parte soddisfatta, ma non impedisce l'accoglimento residuo della domanda relativa a documenti ancora non ostesi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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