Cassazione Civile, Ordinanza n. 15141/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla cessionaria di un credito bancario per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, di un atto di donazione con cui alcuni debitori avevano trasferito ai figli l'intero patrimonio immobiliare. Il credito traeva origine da un mutuo chirografario concesso a una società riconducibile al nucleo familiare, garantito da fideiussione personale dei convenuti, seguito da inadempimento, risoluzione del finanziamento e azione giudiziale della banca, poi ceduta in blocco a un veicolo NPL. I convenuti avevano contestato, tra l'altro, la legittimazione attiva della cessionaria, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva inclusione del loro credito nella cessione in blocco: la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la documentazione relativa al rapporto originario. In cassazione i ricorrenti hanno censurato proprio tale punto, denunciando motivazione apparente/illogica e violazione dei principi sulla prova della cessione in blocco e della legittimazione sostanziale del cessionario; il primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 58 TUB e su errore di fatto, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato nei termini indicati in motivazione, e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame verificando in modo rigoroso l'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla cessionaria per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo nei propri confronti.
art. 58 TUB
nei trasferimenti in blocco di crediti bancari prevede la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ai fini dell'opponibilità della cessione, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare che lo specifico credito azionato rientri tra quelli ceduti.
art. 4 L. n. 130/1999
richiamato quale fonte della disciplina della cessione in blocco dei crediti, coordinata con l'art. 58 TUB.
art. 1264 c.c.
gli effetti della pubblicità sostitutiva richiamata dalla disciplina speciale sono equiparati, nei confronti dei debitori ceduti, a quelli della notifica della cessione previsti da questa norma.
art. 111 c.p.c.
il trasferimento del diritto per atto tra vivi a titolo particolare non interrompe il processo, che prosegue tra le parti originarie.
art. 186 ter c.p.c.
citato solo per descrivere l'ordinanza emessa nel giudizio originario sul credito, poi interrotto per il fallimento della società debitrice.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità sostitutiva e rende la cessione opponibile, ma non prova da sola che il singolo credito azionato sia effettivamente compreso nel blocco ceduto.
- Quando il debitore contesti la legittimazione sostanziale del cessionario, quest'ultimo deve fornire prova documentale dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
- La prova dell'esistenza del credito originario è cosa diversa dalla prova dell'avvenuto trasferimento di quel credito: i due profili non possono essere confusi dal giudice di merito.
- La motivazione della decisione è viziata quando si fonda in modo assertivo sulla sola pubblicazione dell'avviso e su documenti relativi al rapporto originario, senza accertare il nesso tra quel rapporto e l'operazione di cessione in blocco.
- La disciplina speciale della cessione in blocco ex art. 58 TUB deroga alla cessione ordinaria del credito, ma non elimina il controllo giudiziale sulla riferibilità del singolo credito al portafoglio ceduto.
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