Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2633/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione, ha conseguito una sola sufficienza in Chimica, con voto 19,6, ottenendo complessivamente 119,60 punti e risultando inserito nella graduatoria in posizione non utile, con status di “in attesa” e senza assegnazione di sede. Ha contestato, tra l'altro, il D.M. n. 1115/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del bando e dell'autovincolo amministrativo, nonché per la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria. Ha dedotto inoltre la violazione della par condicio e dell'anonimato delle prove, l'assenza di adeguate cautele nelle aule, irregolarità nelle operazioni di identificazione, consegna e correzione degli elaborati, mancanza di collegialità e di verbali, difformità didattiche tra gli atenei, difficoltà eccessiva delle prove, carenza di trasparenza e di predeterminazione dei criteri di valutazione. Ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude, nella prima applicazione, le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione cautelare al corso in sovrannumero, oltre all'accertamento e alla condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, pur modificando dopo le prove le modalità di formazione della graduatoria, abbia ampliato la platea dei candidati inseribili e abbia preservato la priorità dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie, mediante sezioni distinte e bonus differenziati. La modifica è stata ritenuta non contrastante con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché non avrebbe alterato i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre, ma soltanto posticipato il conseguimento dei CFU mancanti, subordinando il mantenimento dell'immatricolazione al loro recupero. Il ricorrente, che proprio grazie alla disciplina sopravvenuta è stato inserito in graduatoria pur avendo una sola sufficienza, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie gli avrebbe consentito l'immatricolazione; anzi, con quelle regole sarebbe stato escluso dalla graduatoria. Le censure demolitorie sull'intero impianto della procedura sono state ritenute incompatibili con la richiesta di ammissione in sovrannumero, che presuppone la conservazione degli effetti della procedura, e comunque non idonee a fondare un'utilità cautelare maggiore di quella conseguibile nel merito. Il TAR ha ritenuto ragionevole anche la chiusura degli scorrimenti al 28 gennaio 2026, in ragione dell'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica del secondo semestre, pur in presenza di posti residui destinabili ad altre esigenze organizzative. Ha escluso che le insufficienze potessero essere sommate ai voti sufficienti per formare una graduatoria meramente quantitativa, perché soltanto le valutazioni sufficienti consentono il conseguimento dei CFU e hanno funzione selettiva. Le doglianze sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non assistite da prova concreta di una possibilità effettiva di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione. Anche le censure sulla collegialità, sui verbali, sulla didattica, sulla difficoltà delle prove e sulla sproporzione dei tempi sono state considerate generiche, non specificamente riferite alla posizione del ricorrente o non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante e manifestamente infondata, poiché la diversa disciplina temporanea per atenei non statali e corsi in lingua inglese rientra nella discrezionalità legislativa e trova giustificazione in esigenze organizzative. Il TAR ha tuttavia disposto ulteriori approfondimenti istruttori sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul funzionamento del sistema informatico e sui verbali delle operazioni. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti delle Università di Modena e Reggio Emilia e Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, nella prima applicazione della riforma, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • legge n. 26/2025

    La legge delega è stata interpretata nel senso che non imponeva l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e di atenei, lasciando spazio a una prima applicazione graduale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La disciplina primaria subordina l'accesso al secondo semestre al conseguimento dei CFU del semestre filtro e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, demandando alla normativa attuativa la definizione dei criteri di formazione della graduatoria.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    La disciplina originaria richiedeva il superamento degli esami in tutte e tre le materie del semestre filtro per l'inserimento in graduatoria.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Prevede criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, consentendo il recupero successivo quale condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.

  • punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Disciplina la destinazione dei posti residui dopo la chiusura della graduatoria, anche per cambi di sede per gravi motivi o iscrizioni ad anni successivi al primo.

  • Allegato 2, punto 16, D.M. n. 418/2025

    Prevede le modalità di inserimento e chiusura dei contenitori destinati agli elaborati e alle schede anagrafiche, ritenute idonee a escludere, allo stato, un concreto rischio di violazione dell'anonimato.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando la chiamata in giudizio di un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, fermo l'obbligo di identificarli nominativamente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure investono l'intero impianto di una procedura selettiva e, se accolte, ne imporrebbero la riedizione o la caducazione integrale, non è coerente chiedere contestualmente l'ammissione individuale in sovrannumero, perché tale misura presuppone la conservazione degli effetti della procedura e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con la decisione di merito.
  • La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria può essere ritenuta compatibile con i principi di affidamento, par condicio e merito quando amplia la platea degli idonei, mantiene la priorità dei candidati che soddisfacevano i requisiti originari e articola sezioni o punteggi differenziati tali da impedire che i candidati ammessi in deroga sopravanzino quelli già idonei secondo le regole iniziali.
  • Il candidato che, grazie alla disciplina sopravvenuta, è stato inserito in graduatoria pur non possedendo i requisiti richiesti dalla disciplina originaria non dimostra un interesse concreto all'annullamento della disciplina modificativa se non prova che l'applicazione delle regole originarie gli avrebbe consentito di ottenere l'ammissione; l'eventuale caducazione potrebbe anzi comportarne l'esclusione dalla graduatoria.
  • Nelle procedure fondate sul conseguimento di crediti formativi, le valutazioni insufficienti, non idonee a determinare l'acquisizione dei CFU, possono essere mantenute neutrali ai fini della graduatoria, mentre il punteggio selettivo può essere costruito sulle sole sufficienze e su criteri differenziati coerenti con la struttura normativa della selezione.
  • La violazione dell'anonimato nelle prove concorsuali non può essere desunta da una mera sequenza ipotetica di irregolarità: occorre fornire elementi concreti idonei a dimostrare una possibilità effettiva di collegare l'elaborato all'identità del candidato e di incidere sull'imparzialità della correzione.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque contenere l'identificazione nominativa dei destinatari e le ulteriori indicazioni necessarie a rendere effettivo il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.