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Sentenza

Sentenza n. 16251/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202608214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA presentata il 1° giugno 2023 e nota del 3 luglio 2026 di riscontro alla diffida, recante comunicazione del parere ancora da acquisire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale sulla domanda di VIA relativa a un impianto eolico di cinque aerogeneratori, per complessivi 33 MW, e a un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW, da realizzare nei Comuni di Montalto di Castro e Manciano. Il progetto, indicato come strategico ai fini del PNIEC e del PNRR, era stato presentato il 1° giugno 2023; dopo le fasi di consultazione e le successive integrazioni documentali, l’ultima consultazione si era conclusa il 6 gennaio 2026 senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC esprimesse il parere. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, partecipazione e diffusione delle fonti rinnovabili e delle disposizioni UE richiamate, assumendo che fossero scaduti i termini perentori per il parere e per la conclusione della VIA. In via subordinata ha contestato la nota ministeriale del 3 luglio 2026, sostenendo che fosse un differimento sine die, elusivo dell’obbligo di concludere il procedimento e contrario alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio del MASE. Ha rilevato che, conclusa il 6 gennaio 2026 l’ultima fase di consultazione, era ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. La mancata acquisizione dei pareri, compresi quelli della Commissione tecnica e del Ministero della Cultura, non elimina l’obbligo del MASE di pronunciarsi espressamente; l’art. 25, comma 1, impone infatti di procedere comunque alla valutazione anche se i pareri non sono resi nei termini. La nota del 3 luglio 2026 è stata qualificata come atto meramente soprassessorio, privo di effetti sull’obbligo di provvedere. Né il carico di procedimenti pendenti può giustificare il ritardo, trattandosi di una questione organizzativa interna non opponibile al privato e inidonea a superare i termini perentori. Il TAR ha ordinato al MASE di concludere il procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa attivazione degli eventuali rimedi previsti per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione

    La mancata tempestiva acquisizione dei pareri, o il loro contenuto negativo o dissenziente, non consente all’autorità competente di arrestare il procedimento: essa deve comunque svolgere la valutazione.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica [oggi Mase, n.d.r.] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]

    Per i progetti considerati dalla disposizione, la Commissione e il Ministero sono tenuti a rispettare i termini specifici per la predisposizione dello schema e l’adozione del provvedimento di VIA; la loro scadenza rende illegittima l’inerzia e non esonera l’amministrazione dall’obbligo di concludere.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni

    La disposizione prevede strumenti sostitutivi per superare l’inerzia della Commissione, del Ministero o il ritardo nel concerto ministeriale. Il MASE deve concludere il procedimento attivando, ove necessario, i rimedi previsti per superare i ritardi o i dissensi delle amministrazioni coinvolte.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    I termini del procedimento di VIA sono perentori; il loro superamento non può essere giustificato da esigenze organizzative interne né dalla pendenza di numerosi procedimenti.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il Collegio, sulla scorta della richiamata cornice normativa, non può che riportarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE”

    Il mancato rilascio dei pareri non fa venir meno l’obbligo dell’amministrazione di adottare una pronuncia espressa e concludere il procedimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi ai progetti soggetti alla disciplina speciale dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, la scadenza dei termini per il parere della Commissione e per l’adozione del provvedimento rende illegittima l’inerzia e non fa venir meno l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento con un atto espresso.
  • La mancata espressione nei termini dei pareri richiesti, così come l’espressione di pareri negativi o dissenzienti, non impedisce all’autorità competente di procedere alla valutazione ambientale e non giustifica il protrarsi dell’inerzia.
  • Una comunicazione con cui l’amministrazione si limita a rappresentare che l’istruttoria o l’acquisizione di pareri è ancora in corso ha natura soprassessoria e non assolve né modifica l’obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti.
  • La pendenza di numerosi procedimenti e le difficoltà organizzative interne alle amministrazioni coinvolte non giustificano il superamento dei termini perentori né possono essere opposte al privato istante.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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