Ordinanza n. 80/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, i) annullare il provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, a firma del Questore di Genova, con cui è stata applicata al ricorrente la misura prevista dall'art. 48-bis del Regolamento di servizio, DPR 28 ottobre 1985, n. 782; ii) annullare e o disapplicare, in via prudenziale, gli atti anche a contenuto generale, a tutto quanto sopra ostativi, e tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti del ricorrente. iii) condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi per via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Genova applicativo della misura prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. 782/1985, con destinazione interinale a compiti non operativi e inibizione dell'uso delle armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Genova con cui gli è stata applicata la misura prevista dall'art. 48-bis del Regolamento di servizio, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Ha inoltre chiesto l'annullamento o la disapplicazione degli atti presupposti, connessi e consequenziali e il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà atto che la misura è provvisoria e soggetta a ulteriori approfondimenti. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto l'esigenza di sospenderne l'efficacia; il giudice ha esaminato il requisito del periculum in mora mediante il bilanciamento tra l'interesse del ricorrente e l'interesse pubblico alla sua destinazione interinale a compiti non operativi, con inibizione dell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur rilevando che la misura contestata è provvisoria e soggetta a ulteriori approfondimenti, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse pubblico a mantenere interinalmente il ricorrente in compiti non operativi e senza uso delle armi. Da tale valutazione ha escluso la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione né la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 48-bis d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
La disposizione costituisce la base normativa della misura provvisoria applicata al dipendente, consistente nella destinazione interinale a compiti non operativi e nell'inibizione dell'uso delle armi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha negato la sospensione per difetto del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione dell'ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la natura provvisoria della misura amministrativa non impone di per sé la sospensione della sua efficacia, quando il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza dell'interesse pubblico alla sua immediata applicazione.
- La destinazione interinale di un dipendente di polizia a compiti non operativi, accompagnata dall'inibizione dell'uso delle armi, può essere mantenuta in via cautelare quando il giudice ritenga prevalente l'interesse pubblico e non ravvisi un periculum in mora concreto e attuale.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta, da solo, una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, che resta riservata alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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