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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 1873 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

L'accertamento dell'imposta a seguito di domanda di condono ha efficacia inter partes

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda se i valori di reddito indicati o determinati nell'ambito di una domanda di condono "tombale", presentata per regolarizzare un'imposta, possano costituire un accertamento fiscale utilizzabile anche al di fuori del rapporto con il contribuente che ha presentato il condono, in particolare nei confronti dei soci di una società di persone, secondo il principio di imputazione per trasparenza previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

La decisione

La sentenza afferma che l'accertamento o la determinazione dei valori reddituali effettuata ai fini del calcolo della somma dovuta per il condono ha efficacia soltanto tra le parti del rapporto tributario interessato dalla definizione agevolata. Tali valori non costituiscono un accertamento autonomo idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi, come i soci della società di persone, né possono essere automaticamente utilizzati per determinare il loro reddito imponibile. Il condono definisce quindi lo specifico rapporto d'imposta senza estendere i suoi effetti a rapporti tributari distinti.

Norme richiamate

  • Art. 2-quinquies del D.L. n. 564/1994

    La definizione agevolata produce effetti nell'ambito del rapporto tributario oggetto della domanda di condono e non equivale, per i valori utilizzati nel calcolo, a un accertamento generale opponibile a soggetti estranei.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986

    Il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci non consente, da solo, di trasferire automaticamente ai soci gli effetti di una definizione o di un condono riferito alla società.

  • Art. 9-bis, comma 17, del D.L. n. 79

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina della definizione agevolata, senza attribuire ai valori dichiarati o determinati per il condono efficacia extraprocedimentale nei confronti di altri contribuenti.

Massime di principio

  • La definizione agevolata o il condono fiscale produce, di regola, effetti limitati al rapporto d'imposta e al soggetto che lo ha presentato.
  • I valori reddituali utilizzati per calcolare l'importo del condono non equivalgono automaticamente a un accertamento definitivo utilizzabile contro altri soggetti.
  • Nei confronti dei soci di una società di persone l'Amministrazione finanziaria deve fondare l'eventuale pretesa su un autonomo atto impositivo e su una specifica motivazione, non sulla mera esistenza del condono della società.
  • Il principio di trasparenza fiscale comporta l'imputazione del reddito accertato della società ai soci, ma non estende automaticamente ai soci gli effetti sostanziali o procedurali di una definizione agevolata richiesta dalla società.
  • Per stabilire se un atto tributario produca effetti verso terzi occorre distinguere tra accertamento ordinario, avente eventualmente effetti riflessi secondo la legge, e valori determinati esclusivamente per quantificare una somma dovuta nell'ambito di un condono.

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