L.R. Toscana 44/2015
Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana vieta, fino al completo recupero della CO2 prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in regione, il rilascio di nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni per la coltivazione mineraria di anidride carbonica dal sottosuolo. Restano ammessi i rinnovi delle concessioni già rilasciate al 3 aprile 2015. È inoltre imposto ai titolari di impianti emissivi l’obbligo di cessione gratuita della CO2 recuperabile.
Divieto temporaneo di nuove concessioni per la coltivazione di CO2 in Toscana
Divieto temporaneo sulla coltivazione di anidride carbonica in Toscana
La legge regionale disciplina in via urgente la coltivazione mineraria di anidride carbonica nel territorio della Toscana, collegando il regime autorizzatorio al recupero della CO2 prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in regione. La misura ha natura temporanea e opera fino al completo recupero di tale anidride carbonica.
Ambito di applicazione e divieti
Fino al completo recupero della CO2 prodotta dalle centrali geotermoelettriche toscane è vietato:
- il rilascio di nuovi permessi di ricerca;
- il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo;
- l’adozione di atti preliminari o preordinati al rilascio di tali titoli.
La disciplina riguarda quindi sia i titoli principali sia gli atti prodromici alla loro emanazione.
Rinnovo delle concessioni esistenti
La legge salva espressamente la possibilità di rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge. Il divieto non incide dunque sui rinnovi dei titoli già esistenti, ma solo su nuovi permessi e nuove concessioni.
Obbligo di cessione gratuita della CO2
I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2 devono prevedere l’obbligo, in capo al titolare, di cedere gratuitamente la CO2 a chi intenda recuperarla.
Ai soggetti che recuperano la CO2 competono poi i successivi processi di depurazione necessari per renderla utilizzabile per la destinazione prevista.
Regime transitorio
Le disposizioni della legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore. Ne deriva che il divieto e gli obblighi introdotti operano anche nei confronti delle pratiche pendenti.
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