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Sentenza

Sentenza n. 16292/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8595/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 8595/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 luglio 2024, notificata il 29 gennaio 2025 e passata in giudicato il 10 novembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione; la pretesa risultava inoltre dal giudicato, i cui presupposti non possono essere nuovamente sindacati in sede di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Spese a carico del Ministero: euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    dichiara che GRASCIA SILVANO PIERO ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli aa.ss 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

    Il giudicato da eseguire riconosceva il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati; il TAR ha ordinato l’esecuzione di tale riconoscimento senza rimetterne in discussione i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo passato in giudicato riconosce una pretesa e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né fornisce chiarimenti sull’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, stabilendo tempi e modalità dell’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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