Sentenza del 19/07/2016 n. 6339 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Mancata prova di notifica - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché la mancata prova della notificazione alla controparte non consente di ritenere validamente instaurato il processo. La decisione è quindi sfavorevole al ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha fornito la prova che l'atto di impugnazione fosse stato notificato alla controparte. In particolare, la copia del ricorso depositata presso la segreteria della Commissione non indicava la data di consegna dell'originale e non era accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna o dalla ricevuta di spedizione postale. Tale omissione impedisce di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e la costituzione del rapporto processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi propone il ricorso deve dimostrare non solo di averlo depositato presso l'organo giudicante, ma anche di averlo notificato alla controparte secondo le forme previste.
- La prova della notificazione deve risultare da elementi documentali idonei, come la relata di notifica, la ricevuta di consegna o la ricevuta di spedizione postale, secondo la modalità utilizzata.
- Il semplice deposito di una copia del ricorso, priva dell'indicazione della data di consegna dell'originale e senza ricevute comprovanti la notifica, non è sufficiente.
- La mancata prova della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso per omessa costituzione del rapporto processuale, impedendo al giudice di esaminare il merito della controversia.
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