Sentenza del 17/07/2018 n. 18901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alle maggiori imposte dovute per il conferimento di un immobile in una società. I contribuenti avevano dedotto dal valore dell'immobile passività per 1.800.000 euro, riferite a mutui garantiti da ipoteche sull'immobile. L'Ufficio aveva inizialmente ritenuto deducibili soltanto 1.200.000 euro, corrispondenti alle somme già erogate, ma in appello aveva riconosciuto come deducibile anche l'ulteriore importo di 503.355,73 euro successivamente erogato, limitando quindi la contestazione alla differenza residua. I ricorrenti hanno sostenuto che la Commissione tributaria regionale avesse deciso anche su aspetti non contestati dall'Ufficio, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno. Hanno inoltre denunciato l'omessa pronuncia sulla legittimità dell'utilizzo dell'avviso di liquidazione e sulla relativa motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello avesse oltrepassato i limiti dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio aveva prestato acquiescenza alla deducibilità delle passività riconosciute in appello, sicché su tale parte si era formato il giudicato interno. La Commissione regionale non avrebbe quindi potuto confermare integralmente la pretesa fiscale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente entro i limiti del gravame e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La norma impone al giudice di rispettare i limiti delle domande e delle censure sottoposte al suo esame, vietando decisioni su questioni non devolute con l'impugnazione.
Artt. 329 e 342 c.p.c.
Le norme disciplinano l'acquiescenza e l'effetto devolutivo dell'appello: il giudice di secondo grado può esaminare soltanto i capi effettivamente impugnati. Le parti non contestate diventano definitive e formano giudicato interno.
Art. 324 c.p.c.
Rileva in materia di giudicato interno, cioè di stabilizzazione delle statuizioni non impugnate nei termini o non devolute al giudice d'appello.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti relativamente all'oggetto della decisione; nel caso concreto impediva al giudice d'appello di riesaminare profili sui quali l'Ufficio aveva prestato acquiescenza.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai contribuenti, relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e alla nullità della sentenza per violazione delle regole processuali.
Art. 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997
È stato richiamato dai ricorrenti con riguardo alla contestata legittimità dell'avviso di liquidazione e alla sua motivazione, ma la Corte non ha esaminato la questione perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In appello il giudice deve decidere esclusivamente sulle parti della sentenza e sulle questioni specificamente contestate dall'appellante; non può estendere d'ufficio l'esame a capi non impugnati.
- Quando una parte riconosce espressamente una determinata voce della pretesa avversaria o non impugna uno specifico capo della decisione, su tale punto può formarsi acquiescenza e giudicato interno.
- L'eventuale riforma della sentenza di primo grado deve rispettare l'effetto devolutivo dell'impugnazione: il giudice d'appello non può aggravare la posizione del contribuente oltre l'oggetto del gravame.
- Nel predisporre o contestare un appello è essenziale individuare con precisione i capi impugnati e quelli non contestati, perché le omissioni o le rinunce possono rendere definitive alcune statuizioni.
- Se il giudice d'appello decide su questioni estranee ai motivi di gravame, la sentenza può essere censurata per ultrapetizione o violazione del giudicato interno e cassata con rinvio.
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