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Ordinanza

Ordinanza n. 4824/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di Valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida formulata dalla commissione medica RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, protocollo n. -OMISSIS- del 16/9/25 e notificato in data 19/9/25 a mezzo pec presso lo studio dell'Avv. Stefano Bertuzzi, con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame in autotutela ex art. 119 co. 5 D.Lgs. 285/92 e s.m.i. avverso la valutazione della CML dell'ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25/5/25; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la valutazione della CML presso ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 13/5/25.

Giustizia amministrativa202514696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla guida per qualsiasi categoria di patente, adottato da una commissione medica RFI in sede di riesame, nonché il precedente giudizio della Commissione medica locale dell’ASL di Latina che aveva limitato l’idoneità alle sole categorie A e B

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, titolare di patenti per le categorie A, B, C, BE e CE, era stato sottoposto a procedimento di revisione dei requisiti psicofisici. La Commissione medica patenti dell’ASL di Latina lo aveva giudicato idoneo soltanto alla guida dei veicoli delle categorie A e B, con prescrizioni relative alla velocità massima e alla distanza dalla residenza. A seguito di istanza di riesame in autotutela, la commissione medica RFI aveva rilevato, mediante test sui tempi di reazione e test psicoattitudinali, tempi di reazione ritenuti insufficienti, un severo deficit prestazionale della memoria a breve termine e un rallentamento ideomotorio, anche in relazione a una terapia polifarmacologica comprendente pregabalin per dolore neuropatico diabetico. Sulla base di tali elementi aveva espresso un giudizio di non idoneità a qualsiasi patente. Il ricorrente ha impugnato tale giudizio e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento. Dall’ordinanza non emerge una decisione sui motivi di legittimità dedotti, poiché il Collegio ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico sull’effettiva idoneità alla guida ai fini della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né ha deciso nel merito il ricorso. Ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare l’idoneità del ricorrente alla guida e verificare la sussistenza della causa di inidoneità ravvisata dall’amministrazione. Il verificatore è stato individuato nelle autorità sanitarie della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, mediante una commissione ad hoc composta da tre ufficiali della Polizia di Stato, di cui due medici, uno specialista in psichiatria, e uno psicologo. Il ricorrente deve trasmettere la documentazione sanitaria entro dieci giorni; l’autorità competente deve nominare la commissione nei successivi dieci giorni; la commissione deve svolgere la verificazione entro ulteriori trenta giorni, previa somministrazione dei test pertinenti, visita personale, colloquio e ogni altro accertamento ritenuto utile. Le parti devono essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e la relazione motivata deve essere depositata entro quindici giorni dal loro completamento. Le spese iniziali della verificazione sono poste a carico del ricorrente, mentre la liquidazione definitiva è rimessa alla definizione del giudizio. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992

    È indicato quale base dell’istanza di riesame in autotutela proposta dal titolare della patente, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione tecnica; nel caso concreto è stato utilizzato per acquisire un accertamento specialistico sull’idoneità psicofisica alla guida ai fini della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela e dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende dall’accertamento di fatti tecnici e sanitari controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., rinviando la trattazione cautelare all’esito dell’indagine.
  • In una controversia sull’idoneità psicofisica alla guida, la verificazione può essere affidata a un organismo pubblico terzo e qualificato, con una commissione composta da professionalità mediche e psicologiche adeguate alla natura degli accertamenti da svolgere.
  • La verificazione sull’idoneità alla guida deve essere svolta mediante un accertamento complessivo, comprendente, secondo le esigenze del caso, esame della documentazione sanitaria, test prestazionali, visita personale, colloquio e ulteriori accertamenti ritenuti utili dal verificatore.
  • Quando la verificazione riguarda dati relativi alla salute, il provvedimento giudiziario può imporre l’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato sanitario delle persone coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualePatenti e abilitazioni alla guida
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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