Sentenza del 01/02/2019 n. 3050 - Corte di Cassazione
Accisa - Gas naturali - Accertamento - Riscossione - Aliquota agevolata - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero della maggiore accisa relativa a gas naturale ceduto in regime di aliquota agevolata dalla società contribuente alla E.H. s.p.a. La cessionaria aveva successivamente utilizzato o ceduto parte del gas, sotto forma di calore, a soggetti terzi privi dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione. L'Agenzia sosteneva che la società fornitrice, quale soggetto passivo dell'accisa, fosse tenuta al pagamento della differenza d'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto obbligata la sola cessionaria. L'Agenzia contestava inoltre che il giudice d'appello avesse deciso sulla soggettività passiva della contribuente senza una rituale specifica deduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo inammissibile la censura processuale perché formulata come violazione di legge anziché come nullità della sentenza o del procedimento, senza specificare adeguatamente il vizio denunciato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, il soggetto passivo dell'accisa è il fornitore che vende direttamente il gas al consumatore, non il consumatore stesso. Il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra fornitore e Stato; l'eventuale trasferimento economico dell'imposta al consumatore avviene mediante rivalsa e appartiene al distinto rapporto contrattuale. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
pone a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori l'onere di versare la relativa accisa
Il soggetto passivo dell'accisa è il fornitore del gas naturale e non il consumatore finale. L'onere economico può essere trasferito mediante rivalsa, ma ciò non modifica la titolarità dell'obbligazione tributaria.
Art. 26, comma 7, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
È richiamato in relazione alla disciplina dell'obbligazione tributaria del fornitore e al recupero dell'imposta quando l'aliquota agevolata sia stata applicata in assenza dei relativi presupposti.
Artt. 2 e 26, d.lgs. n. 504 del 1995
Le disposizioni sono interpretate nel senso di concentrare l'obbligazione e il controllo dell'accisa sui soggetti che forniscono direttamente il prodotto, mantenendo distinto il rapporto tributario dal rapporto contrattuale con il consumatore o subfornitore.
Art. 112 c.p.c.
La censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta come vizio di nullità della sentenza o del procedimento e deve rispettare l'onere di specificità del motivo di ricorso.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rientra, secondo la Corte, nell'ambito della nullità della sentenza o del procedimento e deve essere denunciata con il corretto motivo processuale.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con sufficiente specificità il vizio processuale denunciato e le conseguenze che da esso deriverebbero.
Artt. 21 e 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati dall'Agenzia nell'ambito delle contestazioni processuali sulla corretta introduzione delle domande e dei motivi nel giudizio tributario.
Artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati in relazione alle garanzie del diritto di difesa e del giusto processo, ma la relativa censura non è stata accolta per difetto di corretta specificazione del vizio processuale.
Direttiva CEE del Consiglio n. 82/12
È indicata tra le fonti invocate sulla disciplina delle accise, senza che la decisione sviluppi una specifica interpretazione autonoma della direttiva.
D.M. 12 luglio 1977
È richiamato tra le fonti applicabili al regime delle accise e delle relative agevolazioni, senza una distinta elaborazione interpretativa nella motivazione.
Massime di principio
- Nelle accise sul gas naturale, il debitore d'imposta nei confronti dello Stato è normalmente il fornitore che vende direttamente il prodotto, non il consumatore finale o l'utilizzatore successivo.
- L'agevolazione fiscale può essere applicata solo se il gas è destinato a soggetti e usi conformi ai requisiti di legge. La cessione successiva a soggetti privi dei requisiti può comportare il recupero della differenza tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata.
- Il fatto che l'imposta venga economicamente trasferita nel prezzo o mediante rivalsa non modifica il soggetto passivo del rapporto tributario: il rapporto con l'Amministrazione resta distinto dal rapporto contrattuale tra fornitore e cliente.
- Il consumatore che contesti l'addebito dell'accisa al fornitore esercita, in linea generale, un'azione contrattuale di restituzione del prezzo e non un'azione tributaria di rimborso nei confronti dello Stato.
- Per beneficiare di un'aliquota agevolata è necessario documentare preventivamente sia la qualifica del destinatario sia la destinazione del prodotto; il fornitore dovrebbe verificare e conservare la prova dei presupposti dell'agevolazione.
- Nel ricorso per cassazione, una doglianza relativa al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere formulata come vizio di nullità della sentenza o del procedimento e descrivere specificamente l'errore processuale e le sue conseguenze.
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