Sentenza del 23/11/2016 n. 9225 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto e la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'imposta di registro era dovuta anche in relazione al decreto giudiziario, poiché la norma non limita l'obbligo alle sole sentenze, ma comprende tutte le tipologie di provvedimenti giudiziari che presentino i requisiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 131/1986, a un decreto emesso dal Tribunale Civile di Milano. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'obbligo impositivo dovesse riguardare soltanto le sentenze, mentre la Commissione ha ritenuto che l'art. 37 si riferisca più ampiamente a qualsiasi atto dell'autorità giudiziaria emesso nell'ambito di controversie civili, avente a oggetto l'accertamento di diritti di natura patrimoniale e idoneo a definire, anche parzialmente, il giudizio.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della loro formazione siano sottoposti ad imposta fissa, sono soggetti all'imposta di registro.
La disposizione è stata interpretata in senso ampio: l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta riguarda non soltanto le sentenze, ma qualsiasi atto dell'autorità giudiziaria che, in una controversia civile, accerti diritti di natura patrimoniale e definisca anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti giudiziari.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre valutare il contenuto e gli effetti dell'atto giudiziario, non soltanto la sua forma o denominazione.
- Un decreto giudiziario può essere soggetto a imposta di registro se accerta diritti patrimoniali e definisce, anche solo parzialmente, la controversia.
- L'art. 37 del d.P.R. 131/1986 non è limitato alle sentenze: la sua applicazione può estendersi a ordinanze, decreti e altri provvedimenti giudiziari con effetti definitori.
- Quando il provvedimento presenta natura patrimoniale e incide sulla definizione del giudizio, la pretesa di registrazione dell'Amministrazione finanziaria è, in linea generale, legittima.
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