Sentenza del 23/10/2017 n. 4237 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione di fabbricati - Rilevanza destinazione edificatoria originale - Plusvalenza tassabile - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione fiscale è stata ritenuta illegittima. La mera richiesta dei venditori di ottenere un permesso per demolire i fabbricati non consente di trasformare, ai fini della tassazione della plusvalenza, la cessione di fabbricati nella cessione di un'area edificabile. La plusvalenza non è quindi tassabile secondo la disciplina prevista per i terreni edificabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale della cessione: l'Amministrazione aveva considerato il bene come un'area con potenzialità edificatorie, assoggettando a imposta la plusvalenza, nonostante l'oggetto formale della vendita fosse costituito da fabbricati. I contribuenti sostenevano invece che l'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR consente di tassare la plusvalenza solo quando vengono ceduti terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non fabbricati, anche se destinati alla demolizione o economicamente privi di valore.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
Limita la sussistenza di plusvalenze tassabili alla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma richiede che l'oggetto della cessione sia un terreno edificabile secondo la disciplina urbanistica vigente al momento della vendita. Non è sufficiente che un fabbricato sia destinato alla demolizione o che l'area possa avere una potenzialità edificatoria futura.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza, occorre individuare l'effettivo oggetto giuridico della cessione al momento dell'atto: la vendita di un fabbricato non può essere automaticamente riqualificata come vendita di terreno edificabile.
- La potenzialità edificatoria deve risultare dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e non può essere desunta soltanto da intenzioni future, richieste di permesso di demolizione o dalla scarsa utilità economica del fabbricato.
- La demolizione programmata o autorizzabile di un fabbricato non modifica, di per sé, la natura del bene ceduto ai fini dell'imposta sulla plusvalenza.
- In situazioni analoghe, assumono rilievo il contenuto dell'atto di vendita, la consistenza del bene esistente e la disciplina urbanistica vigente alla data della cessione; la successiva trasformazione o edificazione non è decisiva per qualificare retroattivamente l'operazione.
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