Sentenza del 20/04/2016 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Omessa presentazione dichiarazione - Rispetto termini per notificazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse stato notificato oltre i termini di decadenza, contestando in particolare l'applicazione del termine più lungo previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La questione riguardava anche la prova dell'effettiva sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di presentare la dichiarazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto regolare l'avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, secondo la normativa previgente. L'obbligo dichiarativo può essere provato senza formalità particolari, anche attraverso elementi acquisiti nel procedimento di accertamento; l'accertamento di redditi non dichiarati dimostra sia l'esistenza originaria dell'obbligo sia la sua violazione mediante omessa presentazione.
Norme richiamate
Normativa previgente sui termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento in caso di omessa dichiarazione
L'avviso può essere notificato entro l'ultimo giorno del mese di dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica il termine più lungo previsto per tale violazione; l'avviso è tempestivo se notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, il termine per l'accertamento può essere più lungo rispetto a quello ordinario, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
- L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'obbligo dichiarativo mediante specifiche formalità: tale obbligo può risultare anche dagli elementi raccolti durante l'accertamento.
- L'accertamento di redditi o componenti reddituali non dichiarati può costituire prova dell'esistenza dell'obbligo originario di presentare la dichiarazione e della sua omessa presentazione.
- Per valutare la tempestività di un avviso occorre verificare sia l'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata sia la normativa vigente in quel periodo.
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