Sentenza del 04/07/2019 n. 17959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse calcolato erroneamente il rimborso spettante. Secondo il contribuente, la lite originaria si era conclusa con l'annullamento degli accertamenti per Euro 19.251,96 e la conferma di una maggiore imposta di Euro 3.161,75; di conseguenza, l'eccedenza rimborsabile sarebbe stata pari a Euro 30.036,47, anziché Euro 4.932,28. La Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile, perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, e in parte infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui il rimborso spettante era pari a Euro 4.932,28. La Corte ha chiarito che, ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, la situazione della lite deve essere valutata al momento della presentazione della domanda di condono; gli sviluppi successivi del giudizio, compreso l'esito della sentenza intervenuta dopo la domanda, sono irrilevanti. Il ricorrente è stato inoltre condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 4.100,00 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 1
Le liti fiscali pendenti [...] possono essere definite [...] con il pagamento delle seguenti somme: [...] il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria [...] il 50 per cento [...] in caso di soccombenza del contribuente [...] il 30 per cento [...] nel caso in cui [...] la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.
La percentuale da applicare per il condono deve essere individuata in base allo stato della lite e all'ultima pronuncia rilevante esistente alla data di presentazione della domanda di definizione. Gli eventi processuali successivi non modificano il criterio applicabile né il calcolo della somma dovuta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura non è stata accolta.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o comunque non idonea a sovvertire l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali, lo stato della controversia e il grado di soccombenza da considerare sono quelli esistenti alla data di presentazione della domanda; la successiva evoluzione del processo non incide sul calcolo del tributo definitorio.
- Un contribuente non può normalmente chiedere di ricalcolare la somma dovuta per il condono sulla base di una sentenza intervenuta dopo la domanda di definizione, anche se tale sentenza modifica l'esito della lite.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o dei conteggi di fatto già esaminati dai giudici precedenti, salvo specifiche violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Quando il ricorso viene rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio e al pagamento del doppio contributo unificato.
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