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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso della ritenuta IRPEF applicata dal datore di lavoro anche sulla somma di 350 milioni di lire ricevuta nell'ambito di una conciliazione sindacale, sostenendo che tale importo avesse natura risarcitoria e fosse destinato a compensare un danno biologico derivante da demansionamento. Deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 6, 46 e 48 del D.P.R. n. 917/1986, contestando l'interpretazione della scrittura transattiva data dalla Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha inoltre rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la scrittura transattiva fosse generica e ambigua e non dimostrasse in modo puntuale che la somma di 350 milioni di lire fosse destinata a risarcire un danno biologico o altro pregiudizio non reddituale. Le somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, anche se corrisposte mediante transazione e qualificate come risarcitorie, sono imponibili quando risultano collegate alla perdita o sostituzione di redditi. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla domanda di rimborso è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti

    Le somme risarcitorie sono imponibili se reintegrano redditi non percepiti o sostituiscono un reddito da lavoro; non sono invece imponibili se riparano un danno diverso, purché tale diversa natura sia provata in modo concreto e specifico.

  • Artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole della transazione devono essere interpretate considerando la comune intenzione delle parti e il significato complessivo della scrittura. Una qualificazione generica o ambigua non è sufficiente a vincolare l'Amministrazione finanziaria sulla natura fiscale delle somme.

  • Art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove spetta al giudice di merito. La contestazione della ricostruzione probatoria non può essere mascherata come violazione di legge quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge deve riguardare l'erronea interpretazione o applicazione di una norma, non il semplice dissenso rispetto all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Quando applicabile, i quesiti di diritto devono essere formulati in modo specifico, ordinato e coerente con le censure svolte; quesiti generici o meramente interrogativi possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • Principio sulla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate

    Per i procedimenti instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei rapporti tributari spetta all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto sono, di regola, imponibili se hanno funzione sostitutiva o reintegrativa della retribuzione o di altri redditi perduti, anche quando vengono definite in una transazione come risarcitorie.
  • Per ottenere l'esenzione fiscale di una somma transattiva occorre dimostrare in modo preciso che essa risarcisca un danno non reddituale, come un danno biologico o morale, distinguendo chiaramente tale importo dalle somme riferibili alla cessazione del rapporto o alla perdita di redditi.
  • Una clausola generica di tacitazione di ogni pretesa o un semplice richiamo al disagio subito non prova, da sola, la natura non imponibile della somma; sono utili indicazioni dettagliate sulla causa del pagamento, sulla quantificazione del danno e, quando necessario, documentazione medica o accertamenti tecnici.
  • L'Amministrazione finanziaria non è automaticamente vincolata alla qualificazione civilistica attribuita dalle parti in una transazione: può verificare la causa effettiva del pagamento e la sua riconducibilità a redditi imponibili.
  • In Cassazione occorre distinguere la violazione di legge dalla contestazione della valutazione delle prove. Se la censura mira a una nuova ricostruzione dei fatti, deve rispettare i requisiti propri del vizio motivazionale applicabile e non può essere formulata soltanto come violazione di legge.
  • Nei contenziosi tributari instaurati dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere indirizzato contro l'Agenzia, poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze normalmente non è il soggetto legittimato a stare in giudizio.

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