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Sentenza

Sentenza n. 16126/2026 - Roma, Sezione 2

per l''annullamento a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023, pubblicata il successivo 1° agosto 2023, avente ad oggetto “Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 56/2023”, con cui la Regione Basilicata ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro il 31 luglio 2023”, termine poi prorogato al 30 ottobre 2023 (il “Provvedimento”); b) degli allegati al predetto Provvedimento, e in particolare: (i) dell''Allegato 1, con cui la Regione Basilicata ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l''anno 2015; (ii) dell''Allegato 2, con cui la Regione Basilicata ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l''anno 2017; (iii) dell''Allegato 3, con cui la Regione Basilicata ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l''anno 2018; c) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023 e dei relativi allegati; d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto; nonché per l''annullamento e) del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 settembre 2022 (il “Decreto”) – avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – e delle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; f) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 ottobre 2022, recante la “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); g) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, (i) l''“accordo, ai sensi dell''art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7 novembre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (ii) l''intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022. nonché (iii) l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; h) per quanto occorrer possa, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel Provvedimento, anche ove di contenuto sconosciuto, con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singola azienda fornitrice; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell''art. 18 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell''art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto2015, n. 125 (il “D.L. 78/2015”), in relazione agli artt. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97, nonché agli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, nonché dell''art. 8 D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale del 29.05.2023, e s.m.i. (il “D.L. 34/2023”) in relazione agli artt. 2, 3, 23, 24, 25, 32, 41, 42, 53, 77, 97, 113 e agli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell''Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022, dell''art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 78/2015 e dell''art. 8 del D.L. 34/2023 con la Direttiva 2014/24/UE, con l''art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell''uomo e delle liberà fondamentali (la “CEDU”), con gli artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE, nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali dell''Unione Europea e l''art. 1 del protocollo 1 alla CEDU.

Giustizia amministrativa202312928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata e atti statali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con quantificazione della quota dovuta dall'impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023 e dei relativi allegati, nonché degli atti regionali e statali presupposti, inclusi il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022. Ha inoltre chiesto, in via eventuale, la rimessione alla Corte costituzionale di disposizioni legislative sul payback e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificarne la compatibilità con il diritto europeo. Il testo non espone nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato, con memoria del 14 settembre 2026, di avere versato alla Regione Basilicata il 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale di ripiano e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR, preso atto di tale dichiarazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso né le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto UE. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della questione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositivi
RamiSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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