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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10470/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di una persona già condannata con due sentenze irrevocabili, volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra due reati oggetto, rispettivamente, di una sentenza del 21 dicembre 2021 e di una sentenza del 4 luglio 2023. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il tribunale avesse illogicamente escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice dell'esecuzione circa l'insussistenza dell'unicità programmatoria tra i fatti, ritenuti distanti nel tempo, commessi in luoghi diversi e aventi ad oggetto beni diversi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che il provvedimento impugnato aveva motivato adeguatamente sull'impossibilità di riconoscere l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la significativa distanza temporale tra i fatti (2019 e 2021), la diversità dei luoghi e dei beni lesi. Poiché le censure tendevano in parte a sollecitare una nuova e diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; in sede di legittimità non è censurabile la motivazione che escluda tale requisito quando il giudice dia conto della distanza temporale, della diversità dei luoghi e dell'eterogeneità dei beni coinvolti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicazione della continuazione in executivis presuppone un accertamento rigoroso del medesimo disegno criminoso, che può essere escluso sulla base della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei luoghi di commissione e della differenza dei beni offesi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito; una censura del genere è inammissibile se la motivazione impugnata è logica e adeguata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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