Cassazione Civile, Sentenza n. 22615/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugna la sentenza della C.T.R. della Campania che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva rigettato il ricorso del Consorzio contro avvisi di accertamento ICI per immobili nel comune di Palomonte. Il Consorzio deduce errori di diritto e di motivazione: omissione di valutazione richiesta dalla precedente ordinanza di Cassazione (valutare se gli immobili fossero destinati esclusivamente a fini istituzionali o all'attività commerciale del Consorzio), motivazione apodittica e contraddittoria, ed errata ricostruzione del dato processuale relativo all'esito del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e ha cassato la sentenza della C.T.R. con rinvio alla Corte Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione. Sono stati ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non ha eseguito la valutazione richiesta dall'ordinanza di annullamento precedente (ovvero verificare se gli immobili fossero esclusivamente destinati a finalità istituzionali) e ha pronunciato una decisione apodittica, in parte frutto di un mero 'copia e incolla', non considerando che la C.T.P. aveva originariamente accolto il ricorso. La regolazione delle spese del giudizio di cassazione è demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 31.12.1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
Norma che prevede l'esenzione ICI per taluni enti; la Corte ricorda che le esenzioni fiscali vanno interpretate restrittivamente e che l'onere di provare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'esenzione grava sul contribuente.
legge 5 ottobre 1992 n. 317, art. 36, comma 4
«I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici»
La norma qualifica i consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici; tuttavia la giurisprudenza richiede di accertare se e entro quali limiti svolgano finalità pubblicistiche, poiché per il resto sono soggetti alla normativa degli enti a finalità lucrativa.
d.lgs. 2 luglio 1990 n. 546, art. 61
Richiamato in relazione ai rimedi giurisdizionali e ai principi processuali: utilizzato dalla difesa per contestare aspetti procedurali dell'impugnazione (menzione nelle censure del ricorrente).
codice di procedura civile, art. 360, primo comma (motivi di cassazione)
Fondamento processuale dei motivi di cassazione proposti dal Consorzio (vizi di diritto, falsa applicazione di norme, carenze motivazionali).
codice di procedura civile, art. 384, secondo comma
Norma invocata per censurare l'omessa o insufficiente motivazione del giudice di rinvio rispetto alle questioni che avevano formato oggetto della cassazione con rinvio; la Corte ha ritenuto fondata la censura e ha cassato la sentenza per tale mancanza.
codice di procedura civile, art. 132, quarto comma
Richiamato nei motivi relativi alla struttura e completezza della motivazione e alla discussione delle memorie: la Corte rileva l'insufficienza della motivazione di merito.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione ai principi di dialettica tra le parti e alla necessità che il giudice affronti le questioni rilevanti sollevate dalle parti.
d.l. 201/2011, art. 13, comma 3
Norma fiscale richiamata nelle censure del ricorrente in tema di imposte locali (menzionata come parte dell'insieme normativo posto a fondamento delle questioni di diritto).
legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 10, comma 5
Richiamata tra le norme pertinenti alla materia consultiva e statutaria del Consorzio; utilizzata dal ricorrente per sostenere il possesso di requisiti di esenzione.
legge 14 maggio 1981 n. 219, art. 32
Citata nei motivi del ricorrente come norma rilevante per la valutazione dell'attività e della natura istituzionale degli enti coinvolti.
Regolamento Regione Campania 24 febbraio 2005 n. 2
Richiamato nelle censure in tema di disciplina regionale applicabile ai consorzi di sviluppo industriale e alla loro qualificazione e attività.
Massime di principio
- I consorzi di sviluppo industriale, pur essendo qualificati dalla legge come enti pubblici economici, possono svolgere attività commerciali: l'esenzione ICI/IMU opera solo se gli immobili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e non per attività ordinarie commerciali.
- Le norme fiscali che concedono esenzioni vanno interpretate restrittivamente e l'onere di prova del possesso dei requisiti per l'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
- Se la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio deve eseguire la specifica disamina indicata nell'ordinanza: omissioni o motivazioni apodittiche su tali punti costituiscono motivo di nuova cassazione per violazione degli obblighi motivazionali (art. 384 c.p.c.).
- La motivazione del giudice di merito deve essere chiara e coerente: un 'copia e incolla' o un rinvio generico ad altra sentenza senza esame delle specifiche prove e censure può comportare l'accoglimento del ricorso per omessa motivazione.
- In caso di beni strumentali o immobili posseduti da enti pubblici economici, occorre valutare caso per caso la destinazione d'uso concreta degli immobili (esclusivo uso istituzionale vs. destinazione a sfruttamento commerciale) per determinare l'imponibilità.
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