Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16378/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la confisca della somma di euro 7.251,41 disposta nella sentenza di patteggiamento, denunciando violazione di legge (art. 240 cod. pen.): anche in caso di patteggiamento il giudice deve motivare la confisca e, nella fattispecie di mera detenzione finalizzata alla cessione (art. 73, comma 5 DPR 309/1990), non è stata provata la provenienza del denaro dall'attività di spaccio né verificata la sussistenza delle condizioni previste per la confisca "per sproporzione".

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato la modifica normativa (art. 85-bis DPR 309/90 introdotta dal D.L. n.123/2023 conv. n.159/2023) che rende applicabile all'art. 73 comma 5 la confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., ma ha precisato che per il reato di mera detenzione il denaro può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis (impossibilità di giustificare la provenienza e sproporzione rispetto al reddito). La motivazione del giudice di primo grado è risultata generica e inconferente rispetto alla contestazione; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla parte che disponeva la confisca della somma, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione. La Procura generale aveva altresì chiesto l'annullamento limitato alla confisca con restituzione della somma all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    norma generale sulla confisca: non consente automaticamente la confisca del denaro per il reato di sola detenzione di stupefacenti se manca il nesso probatorio tra denaro e reato contestato

  • art. 240-bis cod. pen.

    disciplinare la confisca 'per sproporzione': applicabile quando il condannato non può giustificare la provenienza di denaro/beni o risultano sproporzionati rispetto al reddito; è la norma che può autorizzare la confisca nel caso di mera detenzione se ricorrano tali condizioni

  • art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990

    configura la fattispecie di detenzione a fini di spaccio anche di lieve entità; tuttavia, per questa fattispecie la confisca del denaro non è automatica e richiede l'applicazione dei presupposti di cui all'art. 240-bis

  • art. 73 comma 7-bis D.P.R. n. 309/1990

    riguarda la confisca collegata all'ipotesi di cessione di stupefacenti; non è applicabile alla sola detenzione, per la quale manca il necessario nesso diretto con il denaro

  • art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990

    rinvia al regime della confisca previsto dal codice penale per i delitti previsti dal DPR; la modifica introdotta dal D.L. n.123/2023 ha incluso l'art. 73 comma 5 fra i reati presupposto della confisca per sproporzione

  • D.L. 15/09/2023 n.123, art. 4 comma 3-bis (conv. con L. 13/11/2023 n.159)

    ha esteso l'applicazione della confisca per sproporzione anche alle ipotesi di detenzione a fini di spaccio di cui all'art.73 comma 5; la Corte ricorda che, ai fini del regime applicabile, va considerata la legge vigente al momento della sentenza di primo grado

Massime di principio

  • La confisca di denaro trovato in possesso dell'imputato per il reato di sola detenzione di stupefacenti non è automatica: occorre verificare e motivare l'applicabilità dell'art. 240-bis (confisca per sproporzione).
  • Anche in caso di patteggiamento il giudice è sempre tenuto a motivare adeguatamente la decisione sulla confisca; motivazioni generiche che si limitano ad etichettare la somma come 'provento' sono insufficienti.
  • Per la cessione di stupefacenti (diversa dalla sola detenzione) possono operare diversi presupposti di confisca; è necessario individuare il corretto fondamento normativo e il nesso probatorio tra denaro e reato.
  • In presenza di normativa intervenuta successivamente al fatto, la disciplina della confisca va determinata in base alla legge applicabile al momento in cui viene emessa la sentenza di primo grado quando la confisca è qualificata misura di sicurezza.
  • Se il giudice non accerta né documenta l'impossibilità di giustificare la provenienza del denaro né la sproporzione rispetto al reddito, la confisca può essere annullata in sede di impugnazione e il denaro restituito al legittimo avente diritto.
  • In caso di annullamento parziale per la confisca, il rinvio a diverso giudice comporta una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti normativi e di fatto per l'ablazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.