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Legge

L.R. Sardegna 18/2019

Disposizioni in materia di enti locali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 18/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Sardegna, la nomina dei nuovi amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Gli incarichi durano fino all’insediamento degli organi provinciali, da eleggere entro il 1° luglio 2020. Prevista anche la nomina di sub-commissari nelle province con zone omogenee. Nessun onere per il bilancio regionale.

Nomina degli amministratori straordinari delle province sarde

Nomina e disciplina degli organi provinciali nella Regione Sardegna

La legge interviene, in via temporanea e nelle more di una riforma organica del sistema delle autonomie locali sarde, sulla gestione delle province della Regione autonoma della Sardegna. La disciplina riguarda la sostituzione degli amministratori straordinari in carica e l’assetto provvisorio degli organi provinciali.

Nomina dei nuovi amministratori straordinari

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione e su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

I nuovi amministratori straordinari:

  • restano in carica fino all’insediamento degli organi provinciali;
  • esercitano i poteri attribuiti dall’ordinamento al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale, secondo la legge regionale n. 2 del 2016.

La legge precisa inoltre che gli amministratori straordinari provinciali in carica decadono con la nomina dei nuovi amministratori, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dalla legge regionale n. 2 del 2016.

Termini per l’elezione degli organi provinciali

Gli organi provinciali devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. La permanenza in carica degli amministratori straordinari è quindi limitata al periodo necessario a consentire il passaggio al nuovo assetto elettivo delle province.

Sub-commissari nelle province con zone omogenee

Nelle province in cui sono previste zone omogenee ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, l’attività dell’amministratore straordinario può essere supportata da sub-commissari.

La loro nomina avviene:

  • su proposta dell’amministratore straordinario;
  • con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di enti locali, finanze e urbanistica.

Il numero dei sub-commissari non può superare il numero delle zone omogenee presenti nella provincia. Ai sub-commissari sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e applicabilità temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Il suo contenuto ha natura transitoria e si collega all’assetto provvisorio delle province fino all’elezione degli organi provinciali entro il 1° luglio 2020, per cui oggi risulta sostanzialmente superato e privo di utilità applicativa ordinaria.

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