L.R. Sardegna 17/2019
Misure urgenti in materia di trasporto scolastico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sarda consente agli enti locali, con delibera motivata della Giunta comunale e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di stabilire la quota di partecipazione delle famiglie ai servizi di trasporto scolastico, anche in misura pari a zero, per favorire la frequenza di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Non comporta oneri per il bilancio regionale ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.
Contribuzione comunale al trasporto scolastico
Contribuzione al servizio di trasporto scolastico
La legge regionale della Sardegna disciplina la possibilità per gli enti locali di intervenire sulla quota a carico delle famiglie per il trasporto scolastico, con l’obiettivo di favorire la frequenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La norma si inserisce nel quadro della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, che resta espressamente ferma.
Soggetti e ambito di applicazione
La facoltà è attribuita agli enti locali e riguarda i servizi di trasporto scolastico destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio regionale.
- La disciplina opera solo in Sardegna.
- La misura riguarda la partecipazione economica delle famiglie al servizio.
Determinazione della quota familiare
Gli enti locali possono determinare la quota di partecipazione dovuta dalle famiglie per l’accesso al servizio di trasporto scolastico.
- La decisione deve essere adottata con deliberazione motivata della Giunta comunale.
- È espressamente consentito fissare una quota anche pari a zero.
- La scelta è subordinata al rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Quadro normativo richiamato
La legge opera “fermo restando” quanto previsto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 in materia di diritto allo studio e competenze delegate. Ne deriva che la nuova facoltà di modulare la contribuzione si coordina con la disciplina regionale preesistente, senza sostituirla integralmente.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio della Regione. L’eventuale riduzione o azzeramento della contribuzione è quindi rimessa agli enti locali nel rispetto dei propri equilibri finanziari.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), quindi dal 3 ottobre 2019.
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