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Legge

L.R. Sardegna 21/2019

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 21/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del personale di supporto dei gruppi consiliari della Sardegna, precisando le modalità di reclutamento tramite comando o contratto a termine, i limiti retributivi, i requisiti di incompatibilità/parentela e la possibilità di lavoro agile. Non prevede nuovi oneri per il bilancio del Consiglio regionale ed entra in vigore con la pubblicazione sul BURAS.

Personale dei gruppi consiliari della Regione Sardegna

Personale dei gruppi consiliari della Regione Sardegna

La legge regionale interviene sulla disciplina del personale a supporto dei gruppi consiliari prevista dalla legge regionale n. 2 del 2014. La modifica riguarda soprattutto le modalità di scelta del personale, i limiti economici dei contratti a tempo determinato, le condizioni di stipula e alcune regole organizzative applicabili ai gruppi del Consiglio regionale sardo.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda i gruppi consiliari costituiti secondo il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna e il personale impiegato per le loro attività istituzionali. Il personale è destinato al supporto delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo esercitate dai consiglieri regionali.

Modalità di individuazione del personale

Ciascun gruppo consiliare può scegliere il personale necessario tra due canali:

  • comando a tempo pieno o a tempo parziale, anche in forma di comando condiviso o di comando d’eccedenza, di dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;
  • contratti a tempo determinato disciplinati dalla legge.

La norma precisa che il personale di supporto resta alle dirette dipendenze del gruppo per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Regole sui contratti a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a termine può essere costituito da collaboratori nonché, se dipendenti pubblici, da soggetti collocati in aspettativa senza assegni. I contratti hanno natura fiduciaria e possono durare fino alla conclusione della legislatura regionale, cessando comunque allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti. Possono essere risolti in ogni momento su volontà del Presidente del gruppo quando venga meno il rapporto fiduciario.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla stipula dei contratti per il tramite del Presidente del Consiglio, mentre il Presidente del gruppo individua il soggetto incaricato, nel rispetto del principio dell’intuitu personae e previa verifica dei requisiti professionali.

Limiti economici e copertura degli oneri

Per ciascuna unità di personale a tempo determinato il trattamento economico non può superare:

  • il costo di una unità di personale di categoria D dell’Amministrazione regionale;
  • comunque, l’importo risultante dalla divisione della somma prevista per ciascun gruppo consiliare dall’articolo 8, comma 1, lettera b), per il numero dei componenti del gruppo.

È inoltre previsto che il numero dei contratti a tempo determinato non possa superare quello dei consiglieri componenti il gruppo, salva la possibilità di più contratti part-time ricondotti complessivamente a una sola unità. L’Ufficio di presidenza può sostituire il trattamento economico accessorio con un unico emolumento comprensivo di straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale.

Incompatibilità e requisiti soggettivi

Non possono essere incaricati, né come personale a termine né come dipendenti comandati, soggetti che siano:

  • coniugi o conviventi more uxorio di consiglieri regionali in carica nella legislatura di conferimento dell’incarico;
  • parenti o affini entro il quarto grado di uno dei consiglieri regionali in carica nella medesima legislatura.

Gestione amministrativa e rapporto di lavoro

L’amministrazione dei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato è curata dalla competente struttura dell’Amministrazione consiliare. Tali lavoratori non entrano nei ruoli del personale dell’Amministrazione consiliare e operano esclusivamente per il gruppo consiliare. Alla cessazione del contratto, sia per scadenza della legislatura sia per recesso anticipato dovuto al venir meno del rapporto fiduciario, non sorge alcun obbligo di assunzione né in capo all’Amministrazione consiliare né in capo al gruppo. Gli schemi contrattuali sono approvati dall’Ufficio di presidenza, con differenziazione retributiva commisurata alle prestazioni da svolgere.

Lavoro agile

Il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere l’attività anche tramite accordi individuali di lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente e senza discriminazioni di trattamento economico e normativo.

Aspetti finanziari

La legge stabilisce che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Entrata in vigore e rettifica

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. È richiamata inoltre una rettifica pubblicata il 16 gennaio 2020, che ha soppresso nel testo novellato del comma 7-bis alcune parole erroneamente riportate.

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