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Sentenza

Sentenza del 25/01/2016 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - Raccomandata con avviso di ricevimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava l'asserita invalidità della notifica della cartella di pagamento, in particolare per l'assenza della relata di notifica e per la mancanza, l'insufficienza o l'inintelligibilità delle generalità e della firma del destinatario sull'avviso di ricevimento.

La decisione

La notificazione è ritenuta valida quando la cartella viene consegnata direttamente al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso non è necessaria una relata di notifica separata: il perfezionamento avviene con la firma del destinatario sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento. Eventuali carenze nelle generalità riportate sull'avviso o l'illeggibilità della firma non compromettono la validità dell'atto, poiché l'ufficiale postale garantisce l'effettiva coincidenza tra il consegnatario e il destinatario.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    La notifica può essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica, se la consegna è effettuata direttamente al destinatario.

    La consegna diretta al destinatario tramite raccomandata costituisce modalità valida di notificazione e non richiede una relata autonoma.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11708/2011

    Conferma che la carenza delle generalità del destinatario sull'avviso di ricevimento o l'illeggibilità della sua firma non invalidano la notifica quando la consegna diretta è stata effettuata dall'ufficiale postale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata per raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata separata, quando viene consegnata direttamente al destinatario.
  • L'ufficiale postale svolge una funzione di identificazione del destinatario; pertanto, eventuali irregolarità formali nell'indicazione delle generalità o nella leggibilità della firma non determinano automaticamente la nullità della notifica.
  • Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente evidenziare la mancanza della relata o l'illeggibilità della firma: occorre dimostrare che la consegna non è avvenuta al destinatario o che non è possibile ricostruire con certezza l'avvenuta consegna.
  • La validità della notificazione dipende principalmente dalla prova della consegna diretta e dalla documentazione postale, non dalla completezza formale dell'avviso di ricevimento.

Testo integrale

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