Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2015. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo limitatamente alla censura sull'omessa indicazione, nella cartella, del criterio di computo degli interessi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi accolto l'appello dell'agente della riscossione e respinto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo sufficiente la motivazione della cartella sul calcolo degli interessi e infondata la doglianza sul cumulo giuridico delle sanzioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla motivazione della cartella sugli interessi, deducendo violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente per omessa applicazione del principio del cumulo giuridico in materia sanzionatoria, sempre ai sensi delle norme processuali indicate; 3) violazione di norme sulla notificazione della cartella via PEC, assumendo l'inesistenza o nullità della notifica perché effettuata da casella non presente nei pubblici registri, con richiamo all'art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973, all'art. 3-bis L. 53/1994 e ad altre disposizioni sul domicilio digitale. L'Agenzia delle entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata parte nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto preliminarmente l'eccezione dell'Agenzia delle entrate dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, perché non risultava parte nei giudizi di primo e secondo grado. Nel merito del ricorso, ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata sul punto degli interessi e su quello del cumulo giuridico era tutt'altro che apparente: la Corte territoriale aveva infatti indicato la norma di legge applicabile, spiegato che la decorrenza degli interessi era ricavabile dalla disciplina legale e motivato la non applicabilità del cumulo giuridico in presenza di violazioni non formali. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato, rilevando che esso riproponeva una censura già dichiarata inammissibile in appello senza confrontarsi con tale statuizione e che, in tema di notifica PEC della cartella, l'eventuale provenienza da indirizzo non inserito nell'INI-PEC non incide di per sé sulla riferibilità della notifica al mittente, salvo allegazione di specifici pregiudizi al diritto di difesa, qui non dedotti né provati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme sulla notificazione della cartella via PEC.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 20 d.P.R. 602/1973

    Usato dalla Corte territoriale come base normativa per ricavare la decorrenza e il tasso degli interessi indicati in cartella.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Indicato come disposizione che disciplina il calcolo degli interessi maturabili dopo la notificazione della cartella.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973

    Invocato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo PEC.

  • art. 6 d.lgs. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente in materia di domicilio digitale e notificazioni telematiche.

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente in materia di domicilio digitale e notificazioni telematiche.

  • art. 16, comma 12, D.L. 179/2012

    Richiamato dalla ricorrente in materia di notificazioni telematiche.

  • art. 16-ter D.L. 179/2012

    Richiamato dalla ricorrente in materia di notificazioni telematiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alla luce dei canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e dunque censurabile in cassazione, solo quando si risolva in una delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivi, motivazione meramente grafica o apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia di cartella di pagamento, l'indicazione della norma di legge applicabile e della decorrenza degli interessi può essere sufficiente a consentire al contribuente il controllo della pretesa, senza necessità di una riproduzione analitica del metodo di calcolo, quando il criterio sia desumibile dal dato normativo richiamato.
  • Il principio del cumulo giuridico in materia sanzionatoria non opera indiscriminatamente per qualunque violazione, ma può essere escluso quando le violazioni poste a base della pretesa abbiano natura non formale, secondo la valutazione compiuta dal giudice di merito se logicamente argomentata.
  • La contestazione della notificazione di una cartella via PEC non può limitarsi a denunciare che il messaggio provenga da un indirizzo non inserito nei registri pubblici, occorrendo allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante da tale circostanza.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; la mancata critica della statuizione specifica che sorregge il capo impugnato comporta inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.