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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26375/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alduino ha dedotto la nullità della notifica del decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e della conseguente fissazione dell'udienza, sostenendo che la relata non fosse attendibile rispetto a una nota del Consolato italiano che attestava insuccesso della notifica. Danilo Rocco Giannotta, in qualità di terzo interessato, ha lamentato violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p., dell'art.23 del Codice Antimafia e dell'art.6 CEDU per la revoca, ritenuta illegittima, dell'audizione di un testimone (ispettore di polizia olandese) che avrebbe potuto chiarire aspetti patrimoniali (soglia di povertà, spese di mantenimento nei Paesi Bassi). Inoltre ha contestato la proporzionalità della confisca, sostenendo che gli apporti illeciti sarebbero inferiori o solo poco superiori alla metà del valore dell'immobile.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Alduino ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la relata redatta dall'ufficiale postale straniero attestava il rifiuto di ricevere il plico e pertanto la notifica a mezzo posta è stata considerata rituale; la nota del Consolato non prevale sulla relata. Per Danilo Rocco il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il teste, con nota, aveva precisato di aver indagato soltanto sui conti correnti del ricorrente e quindi non poteva rispondere ai quesiti posti; la Corte di appello ha logicamente motivato la revoca per superfluità. La doglianza sulla proporzionalità è stata respinta sulla base degli accertamenti che hanno dimostrato la riconducibilità dell'immobile al proposto e l'utilizzo da parte del padre di proventi illeciti per parte del corrispettivo e per il pagamento delle rate del mutuo. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente con riguardo alla prova testimoniale; la Corte ha ricordato il potere del giudice di revocare per superfluità prove già ammesse, purché la revoca sia motivata logicamente e congruamente.

  • art. 23 Codice Antimafia

    Invocato come norma di riferimento per le garanzie procedurali nelle misure patrimoniali; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione specifica rispetto a quanto disposto dalla norma.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in ordine al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le scelte istruttorie impugnate non abbiano leso le garanzie minime previste dall'art.6, avendo motivato la revoca della prova e assicurato le garanzie processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la sentenza costituzionale è stata utilizzata per valutare l'assenza di motivi di esonero.

Massime di principio

  • Notifiche effettuate all'estero: la relata dell'ufficiale postale straniero che attesta il rifiuto della ricezione è elemento decisivo per la validità della notifica a mezzo posta; una nota consolare che segnali insuccesso non prevale automaticamente sulla relata se questa documenta il rifiuto.
  • Revoca di prove già ammesse: il giudice può revocare per superfluità prove precedentemente ammesse durante il dibattimento; la revoca è legittima se è logicamente motivata e congruente con il materiale probatorio raccolto.
  • Tutela difensiva e art.6 CEDU: l'invocazione di violazioni dell'art.6 richiede dimostrare che l'assetto probatorio o le scelte istruttorie abbiano effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa; decisioni motivate e proporzionate dal giudice non configurano automaticamente violazione.
  • Proporzionalità nella confisca preventiva: il principio di proporzionalità va valutato alla luce degli accertamenti sulla provenienza dei fondi e sulla reale capacità di onorare pagamenti (es. mutuo); ammissioni del ricorrente e indagini che dimostrano l'uso di proventi illeciti possono legittimare la riconducibilità dell'intero bene al soggetto indiziato.
  • Strategie difensive efficaci: per contrastare revoche di prove o problemi di notifica, la difesa dovrebbe produrre elementi che dimostrino la specifica utilità probatoria della prova richiesta e conservare/documentare canali alternativi di notifica (indirizzi certi, richieste al Consolato, ecc.).
  • Rischio di sanzioni per ricorsi manifestamente infondati: ricorsi privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.

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