Cassazione Penale, Ordinanza n. 18053/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto censure ritenute dalla Corte assolutamente generiche e non pertinenti, lamentando in sostanza che il giudice di appello non avesse approfondito l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non conteneva, secondo la Corte, doglianze specifiche idonee a scalfire la decisione di merito già di doppia conforme condanna.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare oltre il contenuto applicativo concreto.
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere il mancato rilievo di cause di non punibilità, ma la censura è stata giudicata generica e non pertinente.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o non pertinenti, prive di specifica attinenza alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche; in difetto, non è idonea a superare una decisione di condanna già confermata nei gradi di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il giudizio di merito si è già concluso con condanna confermata in appello, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una mera sollecitazione a un riesame del fatto senza censure specifiche sulla motivazione.
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