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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.A. ha chiesto il rimborso delle somme versate per imposta ipotecaria e catastale, calcolate in misura proporzionale su immobili ricevuti per successione e riconosciuti di interesse storico-artistico. Sosteneva che, in ragione dei vincoli gravanti su tali immobili, le imposte dovessero essere applicate in misura fissa. Ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate e ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347/1990, del D.Lgs. n. 346/1990 e dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico devono essere interpretate restrittivamente e si applicano solo nei settori espressamente previsti dalla legge. In particolare, gli immobili vincolati restano soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, poiché non è intervenuta una disposizione legislativa che abbia previsto per tali imposte l'applicazione della misura fissa. È stata confermata la decisione dei giudici tributari di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10

    La qualificazione di un immobile come bene di interesse storico-artistico non comporta automaticamente l'applicazione della misura fissa alle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 1

    La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale non prevedeva, per i trasferimenti successori di immobili vincolati, l'applicazione della misura fissa invocata dalla contribuente.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 12, lettera g), 13 e 59

    Le disposizioni in materia di imposta sulle successioni non sono state interpretate come fondamento di un'esenzione o di una trasformazione automatica delle imposte ipotecaria e catastale da proporzionali a fisse.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte I

    Per gli immobili di interesse storico-artistico è prevista un'agevolazione nell'ambito dell'imposta di registro, ma tale previsione non è stata ritenuta estensibile alle imposte ipotecaria e catastale.

  • Costituzione, artt. 9 e 53

    La tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico può giustificare agevolazioni fiscali, ma queste costituiscono deroghe al principio di capacità contributiva e non possono essere estese oltre quanto previsto espressamente dal legislatore.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11

    La disciplina agevolativa relativa alla determinazione del reddito degli immobili storici opera esclusivamente nel settore delle imposte sui redditi e non si estende all'imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per immobili di interesse storico-artistico sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a tributi o fattispecie non espressamente indicati.
  • L'agevolazione prevista per l'imposta di registro non implica automaticamente un'analoga agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.
  • Per ottenere l'applicazione della misura fissa è necessario individuare una specifica disposizione legislativa che la preveda per il tributo e per l'operazione considerata.
  • La presenza di vincoli storico-artistici sull'immobile, pur rilevante ai fini di alcune agevolazioni, non è sufficiente da sola a escludere l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale.
  • In materia tributaria, l'interpretazione deve distinguere il tipo di imposta coinvolta: una regola agevolativa prevista per le imposte sui redditi o per l'imposta di registro non si trasferisce automaticamente ad altri tributi.

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