Cassazione Civile, Ordinanza n. 33337/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma dovuta da una s.n.c. in liquidazione e dai soci illimitatamente responsabili, anche quali fideiussori, relativo a un credito che la parte monitoria assumeva già accertato con precedente sentenza dichiarativa tra le parti. L’opposizione al decreto è stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione i soccombenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contenuto delle conclusioni e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame sulla legittimazione/legittimazione attiva della parte monitoria; 2) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere esaminato le doglianze sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché sarebbero state ritenute nuove le censure sulla pretesa illegittimità del decreto ingiuntivo in ragione dell’esistenza di un precedente giudicato e della preventiva escussione del patrimonio sociale; 4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., per non avere la corte territoriale esaminato eccezioni ritenute coperte da giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta, su più punti, da rationes decidendi autonome, e che i ricorrenti non avessero specificamente censurato tutte le ragioni decisive; ha inoltre valorizzato la novità di alcune deduzioni in appello e l’insussistenza di un vizio motivazionale rilevante nei limiti del "minimo costituzionale".
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso: in parte per la presenza di rationes decidendi autonome non efficacemente attaccate, in parte per la novità delle questioni introdotte solo in appello o nelle memorie conclusionali, e in parte perché non sussisteva alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità, ed è stata rigettata anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla banca. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
norma richiamata quale base dell’opposizione a decreto ingiuntivo
art. 111 c.p.c.
richiamato sia per l’intervento del cessionario del credito nel giudizio di appello, sia nella censura di omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione quando la questione è nuova o quando la sentenza è sorretta da autonome rationes decidendi
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio motivazionale, escluso perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente
art. 189 c.p.c.
invocato nel primo motivo di ricorso insieme all’art. 190 c.p.c. per sostenere la riproposizione della questione in appello
art. 190 c.p.c.
richiamato per affermare che gli scritti conclusionali servono solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte, non a introdurne di nuove
art. 345 c.p.c.
richiamato perché il giudice d’appello ha ritenuto nuove e quindi inammissibili alcune argomentazioni non dedotte in opposizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi che si scontravano con principi consolidati e non offrivano ragioni per mutare orientamento
art. 96 c.p.c.
norma sulla responsabilità aggravata; la domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto dei presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in cassazione
art. 380 c.p.c.
richiamato nel frontespizio della decisione
art. 2697 c.c.
solo evocato indirettamente tra i principi generali della tassonomia, non specificamente applicato nel testo
art. 111 Cost.
richiamato nella censura sul vizio di motivazione e sul minimo costituzionale
Sentenza n. 5110/2009 del Tribunale di Catania
indicata come precedente giudicato sul credito azionato, ritenuto idoneo a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo pur se di natura dichiarativa
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggere il dispositivo, l’impugnazione deve investire specificamente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
- Nel giudizio di appello e in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: le conclusioni e gli scritti difensivi finali servono solo a illustrare eccezioni e domande già ritualmente proposte.
- La denuncia di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice non esamina una questione tardivamente introdotta o comunque nuova rispetto al thema decidendum ritualmente fissato.
- La sentenza dichiarativa che accerta un credito, pur non essendo titolo esecutivo, può legittimare la successiva richiesta di decreto ingiuntivo; non è necessario che il precedente giudicato abbia natura di condanna generica.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi confinato all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più scrutinabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
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