Ordinanza n. 2479/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL' ART. 22 DEL D.LG.VO 25.7.1998, N. 286 E DELL'ART.31 DEL D.P.R. 394/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Le società hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti prefettizi di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottati ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. Il TAR ha rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati all'indirizzo PEC del Ministero, anziché alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, cui spetta il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali. La Prefettura non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle revoche. Rilevata la nullità della notificazione effettuata a un destinatario diverso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ordinato alle ricorrenti di rinnovare la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 giugno 2026. L'ordine di rinnovazione è stato adottato richiamando la modifica dell'art. 44, comma 4, c.p.a. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha espunto la condizione relativa alla non imputabilità della causa dell'esito negativo della notificazione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Individuato come base normativa dei nulla osta al lavoro subordinato oggetto dei provvedimenti di revoca; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale ulteriore base normativa dei nulla osta al lavoro subordinato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Attribuisce il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato, individuando nella competente Avvocatura distrettuale il destinatario della notificazione processuale.
art. 44, comma 4, c.p.a.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, in caso di nullità della notificazione e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica senza la condizione che l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione statale è patrocinata obbligatoriamente dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso effettuata presso un diverso indirizzo PEC dell'amministrazione è nulla se non è indirizzata alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato.
- In caso di nullità della notificazione del ricorso, seguita dalla mancata costituzione del destinatario, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, senza subordinare tale ordine alla verifica della non imputabilità al notificante della causa dell'esito negativo della notificazione, in conformità all'art. 44, comma 4, c.p.a. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 126/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 943/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 1117/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 18 mag 2026Ordinanza n. 2892/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →