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Ordinanza

Ordinanza n. 3690/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, ovvero per la dichiarazione di nullità o la disapplicazione, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: a) del decreto direttoriale, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, n. 740 del 2 aprile 2026, recante la graduatoria relativa alla procedura di concessione dei contributi selettivi per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana (I sessione 2025), con tutti i relativi allegati (provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 3 aprile 2026: doc. 1); b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: b.1) i verbali delle riunioni del 4 febbraio 2026 e del 24 febbraio 2026, durante le quali la Sezione 2 della Commissione di esperti di cui all’art. 26, co. 2, della legge n. 220 del 2016 ha valutato le istanze dei progetti di produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana (atti conosciuti dalla ricorrente in data 13 maggio 2026, in esito all’istanza di accesso: doc. 2); b.2) la graduatoria allegata al suindicato verbale del 24 febbraio 2026; b.3) il decreto direttoriale 9 giugno 2025, rep. 2250, recante “Bando per la concessione di contributi selettivi per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana - articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2025” (doc. 3); b.4) il decreto del Ministero della cultura 6 settembre 2024, n. 271, recante “Disposizioni applicative in materia di costituzione e funzionamento della commissione degli esperti per la selezione delle opere e dei progetti destinatari dei contributi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (doc. 4); b.5) il decreto del Ministro della cultura 23 settembre 2024, n. 282, con cui sono stati nominati gli esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (doc. 5); b.6) il decreto del Ministro della cultura 8 ottobre 2024, n. 345, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”; b.7) il decreto direttoriale 14 novembre 2025, n. 3868, di suddivisione della Commissione degli esperti in tre Sezioni (doc. 6); Per la condanna dell’Amministrazione resistente a concedere alla ricorrente il contributo richiesto per il progetto “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” di Giuseppe Piccioni, previo riesame integrale della propria domanda e/o riedizione della procedura.

Giustizia amministrativa202606281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale recante la graduatoria della procedura per la concessione di contributi selettivi alla produzione di opere televisive e web, nonché gli atti della commissione di esperti e gli atti normativi e amministrativi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla procedura di concessione di contributi selettivi per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana, chiedendo anche la dichiarazione di nullità o la disapplicazione degli atti e la condanna dell’Amministrazione alla concessione del contributo richiesto per il progetto audiovisivo presentato, previo riesame integrale della domanda o riedizione della procedura. Sono stati impugnati, in particolare, il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria, i verbali delle riunioni della Sezione 2 della Commissione di esperti, la graduatoria allegata al verbale, il bando, i decreti ministeriali recanti le disposizioni applicative e la nomina degli esperti, nonché il decreto di suddivisione della Commissione in sezioni. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di approfondimento nel giudizio di merito. È stata inoltre affrontata, senza decisione definitiva, la questione dell’individuazione del necessario controinteressato da evocare in giudizio: una delle parti costituite ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre altra società, destinataria della notifica, non occupa l’ultimo posto della graduatoria dei progetti ammessi al contributo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo, allo stato, una specifica sospensione degli atti impugnati, ma applicando l’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un meditato approfondimento nella sede di merito e che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso, fissata al 22 dicembre 2026. Il Collegio ha rinviato al giudizio di merito anche la questione relativa all’individuazione del necessario controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 55 c.p.a. e, nel dispositivo, l’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, quando le questioni necessitano di approfondimento nel merito, mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza necessariamente adottare una sospensione espressa del provvedimento impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm.

    Il giudice può definire la cautela attraverso la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, ritenendo tale misura adeguata alla tutela delle esigenze della parte ricorrente.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    individuazione del “necessario” controinteressato da evocarsi in giudizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

    La verifica dell’individuazione e della corretta evocazione del necessario controinteressato può essere riservata alla sede di merito quando non sia indispensabile definirla nella fase cautelare.

  • art. 26, comma 2, l. 220/2016

    Commissione di esperti di cui all’art. 26, co. 2, della legge n. 220 del 2016

    Costituisce la base normativa della Commissione di esperti coinvolta nella selezione dei progetti destinatari dei contributi selettivi.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare adeguatamente la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione espressa dell’atto impugnato.
  • La questione relativa all’individuazione del necessario controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. può essere riservata alla sede di merito quando, nella fase cautelare, il giudice ritenga comunque possibile assicurare la tutela della parte mediante la rapida definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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