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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03399/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con rito abbreviato e già condannato in primo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato tributario a lui ascritto in concorso quale amministratore di fatto di una società. L'unico motivo dedotto riguardava un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: la difesa contestava la misura della pena, ritenendola non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza di merito aveva motivato in modo sufficiente richiamando la considerevole entità dell'evasione e escludendo la possibilità di valorizzare una seconda volta la condotta riparatoria già considerata per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla dosimetria della pena, poiché la motivazione della Corte d'appello era congrua: la pena, solo di poco superiore al minimo edittale, era stata giustificata dalla rilevante entità dell'evasione e non era consentito reiterare la valorizzazione dell'attivarsi dell'imputato per ripianare l'esposizione debitoria, essendo tale elemento già stato apprezzato ai fini delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato tributario contestato all'imputato, in concorso e quale amministratore di fatto della società.

  • art. 133 c.p.

    solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.

    La motivazione specifica sui criteri di commisurazione della pena è necessaria solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale; per pene prossime al minimo edittale, una motivazione meno analitica può essere sufficiente se coerente e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e la pena inflitta sia contenuta entro il perimetro edittale vicino al minimo.
  • La motivazione rafforzata sulla commisurazione della pena è richiesta, secondo l'indirizzo richiamato, solo per pene base pari o superiori al medio edittale; sotto tale soglia è sufficiente un richiamo coerente agli elementi fattuali che giustificano l'entità della sanzione.
  • Un elemento di segno favorevole già valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere ulteriormente considerato una seconda volta per ridurre la pena, salvo che emerga una diversa e autonoma ragione di valutazione.
  • Ai fini della verifica di legittimità sulla pena, non rileva la mera prospettazione difensiva di una misura più mite, ove la decisione impugnata abbia dato conto della gravità del fatto, come nel caso della considerevole entità dell'evasione accertata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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