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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di accertamento Irpef, addizionali ed altro su dati raccolti dagli enti gestori ed esercenti degli apparecchi per il gioco lecito - Insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta insussistente. I dati raccolti ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 3, del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, nn. 4 e 8, del d.P.R. 600/1973 non possono essere utilizzati come unico fondamento dell’accertamento, poiché necessitano di verifica e di riscontri ulteriori. In particolare, deve essere almeno previamente esaminata la contabilità del soggetto sottoposto a controllo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, delle addizionali e di altre imposte, fondato esclusivamente sui dati acquisiti dall’Amministrazione presso gli enti gestori e gli esercenti di apparecchi per il gioco lecito, collegati alla rete telematica dell’AAMS. La doglianza riguardava l’inidoneità di tali dati, considerati non pienamente attendibili né basati su elementi incontrovertibili, a fondare da soli la pretesa tributaria, in assenza di un preventivo riscontro sulla contabilità del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1972

    La norma consente all’Amministrazione di richiedere informazioni e dati a soggetti terzi nell’ambito dei controlli IVA, ma tali informazioni devono essere valutate criticamente e non sono automaticamente sufficienti a dimostrare maggiori ricavi o imponibili.

  • Art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 600/1973

    La norma attribuisce all’Amministrazione poteri istruttori nei confronti di terzi per acquisire dati utili all’accertamento delle imposte sui redditi; i dati acquisiti richiedono tuttavia adeguati riscontri probatori.

  • Art. 32, comma 1, n. 8, d.P.R. 600/1973

    La norma consente ulteriori richieste e acquisizioni di informazioni rilevanti per l’accertamento, ma non trasforma automaticamente i dati provenienti da soggetti terzi in prova piena e incontrovertibile della maggiore capacità contributiva.

Massime di principio

  • I dati ottenuti dall’Amministrazione presso terzi possono costituire elementi istruttori, ma non necessariamente sono sufficienti, da soli, a fondare un avviso di accertamento.
  • Quando le informazioni presentano margini di incertezza o non rappresentano direttamente ricavi effettivamente conseguiti, l’Amministrazione deve effettuare ulteriori verifiche e acquisire riscontri oggettivi.
  • La contabilità del contribuente dovrebbe essere esaminata prima di utilizzare dati esterni come base esclusiva per la ricostruzione dell’imponibile.
  • In caso di accertamento fondato unicamente su dati telematici o comunicati da soggetti terzi, il contribuente può contestarne l’attendibilità, la completezza e il collegamento concreto con i ricavi effettivamente realizzati.
  • L’onere motivazionale dell’Amministrazione aumenta quando la pretesa fiscale deriva da dati indiretti: l’avviso deve spiegare il metodo utilizzato e i riscontri che collegano quei dati alla maggiore imposta richiesta.

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