Sentenza del 29/01/2019 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Esattore ed esazione imposte - Cartella esattoriale - Notificazione a mezzo PEC - Omessa sottoscrizione della relata - Validità - Mancata sottoscrizione ruolo o cartella - nullità- Esclusione - Richiesta interessi ed accessori - Richiamo alla legislazione - Sufficienza ai fini della motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella e della relativa notificazione via PEC, lamentando l'assenza della sottoscrizione digitale nella relata di notificazione, la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella da parte del funzionario competente e un'insufficiente motivazione, in particolare per la richiesta di imposte, interessi e accessori.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. L'irregolarità consistente nella mancata sottoscrizione digitale della relata PEC non ha comportato la nullità della notificazione, poiché la consegna aveva comunque consentito al contribuente di conoscere l'atto e di esercitare il diritto di difesa, realizzando lo scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. È stata inoltre esclusa la necessità della sottoscrizione del ruolo o della cartella in assenza di una specifica previsione di legge. Quanto alla motivazione, è stato ritenuto sufficiente il richiamo alla dichiarazione del contribuente quando la cartella deriva dalla liquidazione automatica dei dati dichiarati ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, nonché per interessi e maggiorazioni relativi al ritardato o omesso pagamento.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un vizio formale della notificazione, compresa l'assenza della sottoscrizione digitale nella relata PEC, non determina automaticamente la nullità quando il destinatario ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, salvo che dimostri un concreto pregiudizio.
Art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non comporta di per sé la nullità dell'atto, se la legge non stabilisce espressamente tale requisito come essenziale.
Art. 1, comma 5-ter, lettera e), della legge n. 156/2002
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina del ruolo e della cartella, confermando che la sottoscrizione è necessaria solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
Art. 7 della legge n. 212/2000
La cartella deve essere motivata, ma l'obbligo può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente quando la pretesa deriva dalla semplice liquidazione dei dati dichiarati o riguarda interessi e maggiorazioni per tardivo o omesso pagamento.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Nelle ipotesi di liquidazione automatica basata sui dati della dichiarazione, il contribuente conosce già i presupposti della pretesa; pertanto, la motivazione della cartella può consistere nel richiamo alla dichiarazione e nei relativi conteggi.
Massime di principio
- Un vizio formale della notificazione PEC non comporta automaticamente la nullità se l'atto è arrivato nella disponibilità del destinatario e questi ha potuto conoscerlo e difendersi; è necessario indicare un concreto pregiudizio, non limitarsi a denunciare l'irregolarità.
- La mancata firma del ruolo o della cartella non rende l'atto nullo salvo che una specifica norma imponga espressamente la sottoscrizione come requisito di validità.
- Per le cartelle derivanti da controlli automatizzati o dalla mera liquidazione della dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione e agli importi dovuti può essere sufficiente a motivare la pretesa.
- La motivazione può essere più sintetica quando il contribuente conosce già, dalla propria dichiarazione e dagli obblighi fiscali non adempiuti, i presupposti di fatto e di diritto della richiesta.
- Le eccezioni formali devono essere valutate insieme alla loro concreta incidenza sul diritto di difesa: l'assenza di un danno effettivo tende a escludere la nullità dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →