Cassazione Civile, Ordinanza n. 30582/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito su immobile ipotecato a garanzia di un mutuo, la debitrice esecutata aveva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura dopo la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. La censura principale sosteneva che la procedura dovesse ritenersi automaticamente sospesa per effetto di istanze di ricusazione e che, non essendo stata ritualmente riassunta nel termine di legge decorrente dall'ordinanza collegiale sulla ricusazione, dovesse dichiararsi estinta. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) nullità dell'ordinanza conclusiva perché emessa da giudice diverso da quello tabellarmente designato; (2) violazione delle norme sulla ricusazione, sospensione e riassunzione del processo, assumendo che la mancata riassunzione comportasse estinzione; (3) omessa pronuncia sulla nullità del mutuo per contrarietà a norme imperative; (4) omessa pronuncia sull'infondatezza dell'azione esecutiva quanto al quantum e sulla carenza di contraddittorio, con rilievo di un preteso credito della debitrice verso la banca e della presenza di ulteriori debitori non evocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso non rispettava il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non esponeva in modo chiaro e specifico le vicende processuali, le domande, le eccezioni e le ragioni poste a base delle decisioni di merito. Inoltre ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i singoli motivi: il primo perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito ed era comunque infondata, trattandosi di mera irregolarità interna la sostituzione del giudice; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la tempestiva riassunzione della procedura, e perché l'istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del processo quando sia dichiarata inammissibile; il terzo perché privo di un'esposizione idonea a rendere comprensibile la nullità dedotta; il quarto perché introduceva questioni attinenti al quantum del credito, deducibili semmai con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non con reclamo ex art. 630 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi di legge.
Norme richiamate
art. 495 c.p.c.
La conversione del pignoramento era già stata positivamente eseguita nel corso della procedura esecutiva.
art. 630 c.p.c.
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è mezzo esperibile contro i provvedimenti di estinzione tipica della procedura esecutiva, non per contestare il quantum del credito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria chiara e specifica delle vicende processuali e delle posizioni delle parti, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia senza integrazioni esterne.
art. 174 c.p.c.
L'inosservanza dell'immutabilità del giudice istruttore o la trattazione da parte di un giudice diverso per ragioni interne d'ufficio costituiscono mera irregolarità, non causa di nullità, in difetto di espressa sanzione.
art. 158 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 174 c.p.c. e ai parametri costituzionali come base della censura di nullità, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato.
art. 25 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro del giudice naturale, ma la Corte ha escluso la nullità per la mera irregolarità interna nella designazione del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che il requisito dell'autosufficienza del ricorso è compatibile con il giusto processo e con la ragionevole durata.
art. 6 C.E.D.U.
La Corte ha ribadito che l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è compatibile con il diritto al giusto processo e non costituisce formalismo eccessivo.
artt. 52, 298, 626, 627 c.p.c.
Richiamati per sostenere la sospensione e la necessità di riassunzione del processo a seguito di ricusazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato alla luce della tempestiva riassunzione accertata dai giudici di merito.
artt. 112 e 115 c.p.c.
Invocati per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.
art. 1418 c.c.
Richiamato per dedurre la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 1422 c.c.
Richiamato con riferimento alla dedotta nullità del mutuo; la censura è stata reputata non sufficientemente articolata.
art. 331 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo, senza che la ricorrente chiarisse la concreta incidenza del vizio lamentato sul giudizio.
art. 615 c.p.c.
Indicato dalla Corte come rimedio corretto per contestare il credito o il quantum nell'esecuzione forzata, non il reclamo ex art. 630 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formalmente incardinate sui numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., ma dichiarate inammissibili per difetti strutturali e di specificità.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta accelerata, con applicazione delle conseguenze previste per la conferma della proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la responsabilità aggravata e l'ulteriore sanzione pecuniaria, richiamando la disciplina speciale connessa alla conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la sussistenza dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, delle posizioni delle parti e della decisione impugnata; la mancanza di tale esposizione integra inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata possono essere dedotte in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in quale atto dei gradi di merito le abbia già prospettate, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- Nel processo civile, la sostituzione del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione per ragioni organizzative interne all'ufficio, in assenza di una espressa sanzione di nullità, costituisce mera irregolarità e non comporta invalidità degli atti o della sentenza.
- L'istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del processo quando il giudice a quo ne dichiari l'inammissibilità per difetto ictu oculi dei requisiti formali; il processo può proseguire e la successiva riassunzione va verificata in concreto.
- Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è rimedio circoscritto ai provvedimenti di estinzione della procedura esecutiva e non può essere utilizzato per contestare il quantum del credito o altre questioni tipiche dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- La mancanza di specificità e autosufficienza delle censure che denunciano omessa pronuncia o errori di merito impedisce alla Corte di comprendere il significato della doglianza e comporta l'inammissibilità del motivo.
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