Cassazione Penale, Sentenza n. 20926/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Brindisi del 12/11/2024 che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva inflitto a Fation Lushi 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (artt. 81, cpv. c.p.; 73, commi 1 e 4, DPR 9/10/1990 n. 309). Il ricorso in Cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione nella disposizione della confisca del denaro sequestrato per mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità (erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e carenza motivazionale); (2) vizio di motivazione relativo al riconoscimento della continuazione e all'aumento di pena per questo titolo (violazione dell'art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla continuazione (secondo motivo) perché attiene a critica motivazionale non consentita in cassazione per i patteggiamenti salvo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. Quanto al primo motivo (confisca), la Corte lo ha ritenuto ammissibile e fondato: ha richiamato il carattere obbligatorio della confisca secondo l'art. 73, comma 7‑bis DPR 309/1990, ma ha precisato che anche in tale ipotesi il giudice deve motivare il nesso di pertinenzialità tra il bene ed il reato. Poiché la sentenza impugnata si è limitata a richiamare le norme senza fornire specifica motivazione sul nesso pertinenziale, la Corte ha annullato la pronuncia limitatamente alla confisca del denaro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo sanzionatorio (patteggiamento). La sentenza impugnata è stata pronunciata in base a tale procedimento.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione nelle sentenze emesse ex art. 444 c.p.p.: è consentito il ricorso solo per talune categorie di censure (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o misura di sicurezza). Perciò non è ammissibile impugnare con ricorso per cassazione questioni meramente motivazionali non rientranti in tali categorie.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 7-bis)
"Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile ..."
Prevede la confisca obbligatoria del profitto/prodotto del reato in caso di patteggiamento; tuttavia ciò non esime il giudice dall'indicare e motivare il nesso di pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato.
art. 240 c.p. (richiamato)
Norma richiamata nella motivazione impugnata in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto che il mero richiamo a tale norma non sostituisce una specifica motivazione sul nesso pertinenziale.
art. 81 c.p.
Norma sulla continuazione di reati e relativo aumento di pena; il ricorso sollevava carenza di motivazione sull'applicazione della continuazione, ma tale censura è stata ritenuta inammissibile in cassazione nel contesto del patteggiamento.
art. 445 c.p.p.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 240 c.p. nella sentenza impugnata; attiene alle statuizioni accessorie e al procedimento di applicazione della pena.
Sezioni Unite, sent. 26/9/2019 (Savin)
Giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la censura motivazionale in Cassazione riguardo a misure di sicurezza o patrimoniali quando tali misure non siano state oggetto dell'accordo tra le parti nell'ambito del patteggiamento; da ciò la Corte ricava la possibilità di impugnare la confisca per vizio di motivazione se la confisca non è parte dell'accordo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 444 c.p.p.)
"l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata ... e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato"
Introduce la possibilità di inserire accordi sulle pene accessorie e sulla confisca; la Corte chiarisce però che tale previsione vale solo se esiste un accordo esplicito: in assenza di accordo il giudice resta obbligato a motivare la confisca.
Massime di principio
- Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) la possibilità di impugnazione in Cassazione è limitata dall'art. 448, comma 2-bis: non tutte le critiche motivazionali sono ammesse; occorre verificare che la censura rientri nelle categorie previste.
- Anche quando la legge prevede la confisca obbligatoria (es. art. 73 DPR 309/1990 nel patteggiamento), il giudice deve comunque motivare il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato: il mero richiamo normativo non è sufficiente.
- Se la confisca o altra misura patrimoniale non è stata oggetto di un esplicito accordo tra le parti, la relativa statuizione deve contenere una motivazione autonoma e specifica; in difetto è annullabile e il giudice viene rimandato per nuovo esame.
- Le modifiche che consentono alle parti di definire le pene accessorie/ confische nell'accordo incidono solo se l'accordo è effettivamente raggiunto e trasparente; l'assenza di accordo non autorizza il giudice a dispensarsi dalla motivazione.
- Le doglianze sul riconoscimento della continuazione e sull'aumento di pena, quando consistono in critiche motivazionali generiche, possono risultare inammissibili in cassazione se proposto nell'ambito di patteggiamento; vanno quindi valutate tempestivamente e, se necessario, impugnate con i rimedi processuali appropriati nei termini e modi previsti.
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