Sentenza n. 841/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego SUAPE dell'intervento edilizio relativo al rifacimento della copertura e all'installazione di un impianto fotovoltaico, unitamente agli atti istruttori comunali e alla relazione comunale sulle risultanze del sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti del Bacino SUAPE di Cabras che avevano negato l'intervento edilizio concernente il rifacimento della copertura, la coibentazione e l'installazione di un impianto fotovoltaico, deducendo che il diniego si fondasse sull'erroneo presupposto di difformità edilizie e di una infedele rappresentazione dello stato dei luoghi. Secondo i ricorrenti, le diverse altezze indicate nelle pratiche del 2024 derivavano da un mero errore materiale del progettista, mentre gli incrementi effettivi sarebbero stati limitati allo spessore della coibentazione, pari a 12 cm. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 7-ter della l.r. Sardegna n. 23/1985, il difetto di istruttoria e motivazione, l'errore di fatto e l'erroneità dei presupposti, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo invece di basarsi sul solo raffronto documentale. Con un ulteriore motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014, assumendo che gli extra-spessori derivanti dall'efficientamento energetico non dovessero essere computati ai fini delle altezze. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la relazione comunale redatta dopo il sopralluogo disposto dal TAR, deducendo la violazione dell'art. 65 c.p.a. e degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990, per avere il Comune ecceduto i limiti dell'incombente istruttorio e introdotto nuove contestazioni senza contraddittorio, nonché l'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Hanno inoltre censurato, tra l'altro, la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, degli artt. 7-bis e 15 l.r. Sardegna n. 23/1985, dell'art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e del piano particolareggiato del centro di antica formazione, sostenendo che le opere fossero assentite, rientrassero nelle tolleranze costruttive o fossero esenti da autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L'istruttoria disposta con ordinanza collegiale, consistente in un sopralluogo comunale in contraddittorio con i ricorrenti e i loro tecnici, ha accertato scostamenti effettivi rispetto allo stato legittimamente assentito con la SCIA del 2016: incremento di 12 cm della quota di imposta sul fronte strada, superiore alla tolleranza del 2%; aumento della quota di imposta del tetto sulla veranda da 1,99 m a 2,15 m, pari all'8%; aumento della quota al colmo da 4,92 m a 5,01 m; aumento della quota presso il muro tra veranda e soggiorno, pari al 2,5%. Tali risultanze metriche dirette hanno smentito la tesi del mero errore grafico nelle tavole del 2024, dimostrando modifiche reali della conformazione della copertura. È stata ritenuta decisiva la circostanza che la porzione di copertura della veranda, interessata dall'incremento più significativo, fosse priva di coibentazione; pertanto l'aumento della quota della gronda lato giardino non poteva essere giustificato dall'efficientamento energetico. Il riferimento allo stato indicato nella DUA del 2024 non è stato ritenuto idoneo, poiché il parametro di legittimità era lo stato assentito nel 2016 e proprio la rappresentazione del 2024 era oggetto di contestazione. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità decisiva dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014, rilevando l'assenza di una specifica indicazione dello spessore della coibentazione, della relazione energetica, della qualificazione dell'intervento come efficientamento energetico e della prova di effettivi interventi diretti a promuovere l'efficienza energetica; in ogni caso, la veranda era priva di coibentazione. Le censure contro la relazione del 10 luglio 2025 sono state respinte: la relazione non ha introdotto un nuovo fondamento del diniego, ma ha sviluppato e precisato, all'esito del sopralluogo, il presupposto già posto a base degli atti impugnati, ossia la difformità tra lo stato assentito e quello realizzato. Non è stata quindi ravvisata un'illegittima integrazione postuma della motivazione. Inoltre, la relazione non aveva natura provvedimentale né introduceva autonome prescrizioni lesive; per parte dei rilievi ulteriori è stato ravvisato anche un difetto di interesse concreto e attuale, poiché il diniego risultava comunque sorretto dalle difformità altimetriche e planovolumetriche accertate. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7-ter l.r. Sardegna n. 23/1985
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione al diniego edilizio, ma le relative censure sono state respinte alla luce dell'accertata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello assentito.
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014
La possibilità di non computare gli extra-spessori derivanti dall'efficientamento energetico non è stata ritenuta applicabile in modo decisivo, poiché non risultavano provati né adeguatamente documentati interventi di efficientamento e la porzione della veranda interessata dal maggiore incremento era priva di coibentazione.
art. 65 c.p.a.
Invocato dai ricorrenti per contestare l'ampiezza della relazione redatta in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, non ha condotto all'annullamento, poiché la relazione è stata ritenuta funzionale all'accertamento del presupposto fattuale già posto a base del diniego.
artt. 7 e 10 l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state invocate con riferimento ai rilievi ulteriori contenuti nella relazione comunale, ma il TAR ha escluso che essa avesse introdotto un nuovo fondamento provvedimentale o autonome prescrizioni lesive.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla pretesa intangibilità della DUA del 2024, ma il giudice non ha ritenuto necessario fondare la decisione su un annullamento d'ufficio, avendo qualificato la relazione come chiarimento istruttorio e confermato il diniego sulla base delle difformità accertate.
Allegato A al d.P.R. n. 31/2017
La disciplina sull'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica è stata invocata dai ricorrenti, ma non ha inciso sull'esito, poiché il diniego risultava comunque giustificato dalle difformità altimetriche e planovolumetriche.
art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001
Le tolleranze costruttive sono state invocate dai ricorrenti, ma il TAR ha rilevato che almeno alcuni scostamenti, in particolare quello dell'8% sulla veranda, eccedevano le tolleranze dedotte.
art. 125 d.P.R. n. 380/2001
La mancata produzione della relazione tecnica energetica è stata valorizzata come elemento contrario alla riconduzione degli incrementi di altezza a interventi di efficientamento energetico.
d.lgs. n. 192/2005
La mancata documentazione energetica prevista dalla disciplina richiamata ha contribuito a escludere che gli incrementi potessero essere integralmente giustificati dalla coibentazione.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della legittimità di un intervento edilizio in variante, il parametro di raffronto è lo stato legittimamente assentito dal precedente titolo edilizio, non la diversa rappresentazione contenuta negli elaborati della pratica successiva quando proprio tale rappresentazione sia contestata dall'amministrazione.
- Gli scostamenti tra stato assentito e stato realizzato che risultino da rilievi metrici diretti e riguardino la reale conformazione della copertura non possono essere qualificati come mero errore materiale degli elaborati progettuali.
- L'incremento di spessore o altezza collegato alla coibentazione può beneficiare della disciplina speciale sull'efficientamento energetico solo quando siano adeguatamente documentati l'intervento energetico, i relativi presupposti tecnici e la riconducibilità causale dell'incremento a tale intervento; la disciplina non giustifica aumenti di quota riferiti a porzioni prive di coibentazione.
- La produzione in giudizio di una relazione tecnica redatta in esecuzione di un'incombente istruttorio può esplicitare e precisare i presupposti fattuali già posti a base del provvedimento impugnato senza costituire integrazione postuma della motivazione, purché non introduca ragioni autonome, nuove ed estranee all'originario esercizio del potere.
- Una relazione tecnica priva di natura provvedimentale e diretta a rappresentare gli esiti di un sopralluogo non è autonomamente lesiva; le contestazioni rivolte ai suoi rilievi sono prive di interesse quando la legittimità dell'atto impugnato sia comunque sorretta da altri accertamenti già sufficienti.
- Le tolleranze costruttive non consentono di neutralizzare scostamenti che, secondo l'accertamento tecnico, eccedano le soglie applicabili, soprattutto quando riguardino una modifica effettiva della conformazione edilizia.
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