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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. 69/MAN del 4.12.2023 e dell'allegato provvedimento di diniego prot. 68/MAN del 4.12.2023, con cui l'Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste Matino Melissano Racale e Taviano ha negato il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica; - della nota prot. 0002874-P del 16.2.2023, con cui la Soprintendenza ha reso parere negativo in merito al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica per le ragioni ivi indicate; - della nota prot. 0017760-P del 25.11.2022 con cui la Soprintendenza ha formalizzato i motivi ostativi in merito al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica per le ragioni ivi indicate; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, la nota informativa della Regione Puglia prot. 432 del 10.06.2016 “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015- Chiarimenti”, la DGR n. 2331 del 28.12.2017 di approvazione del documento di indirizzo “Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015”, la nota prot. 19363 del 15.10.2018 della Soprintendenza (indirizzata a tutti i Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto); ove occorra, - della Scheda PAE0074 e PAE 0135 e di ogni altro elaborato del PPTR, incluse le N.T.A., limitatamente alle parti che assoggettano l'area della ricorrente al regime di inedificabilità assoluta.

Giustizia amministrativa202301355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una casa unifamiliare e parere negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere negativo della Soprintendenza relativi alla realizzazione di un’abitazione a piano terra di circa 110 mq su un lotto di circa 621 mq, situato nella fascia costiera di Torre Suda. Ha dedotto che il lotto, pur ricadendo entro la fascia di 300 metri dalla battigia, era già classificato come zona B/4 di completamento edilizio dal Programma di Fabbricazione approvato nel 1981 e quindi rientrava nell’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004. Ha contestato l’applicazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR e delle schede PAE0074 e PAE0135, sostenendo che esse non potessero introdurre un divieto generalizzato di edificazione nelle aree già tipizzate come zone A o B alla data del 6 settembre 1985. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, poiché la Soprintendenza avrebbe formulato valutazioni astratte sul consumo di suolo, sull’impermeabilizzazione, sul rischio idraulico e sull’impatto paesaggistico, senza esaminare concretamente il contesto urbanizzato, l’inserimento dell’edificio nella maglia urbana, le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento, i materiali previsti, le superfici permeabili e l’incidenza sui coni visuali e sulla panoramica d’insieme. Ha infine rilevato che le valutazioni sul rischio idraulico spettavano alle autorità competenti in materia idrogeologica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che il terreno, pur situato nella fascia costiera astrattamente tutelata dall’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004, era già classificato come zona B/4 di completamento edilizio dal Programma di Fabbricazione del 1981. Pertanto opera l’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che impedisce di applicare automaticamente il vincolo generale di inedificabilità derivante dall’art. 45 delle NTA del PPTR. Richiamando l’interpretazione dell’art. 90 delle NTA del PPTR accolta dal Consiglio di Stato, il giudice ha affermato che le aree classificate come zone A o B al 6 settembre 1985 non sono soggette all’applicazione meccanica della previsione generale di inedificabilità delle schede paesaggistiche, pur restando necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il rispetto degli ulteriori vincoli eventualmente esistenti. Il parere della Soprintendenza è stato inoltre ritenuto illegittimo per carenza di adeguata motivazione e difetto di istruttoria: le valutazioni sull’impatto dell’intervento erano generiche, astratte e non rapportate alla concreta situazione dei luoghi, all’edificato circostante, alle caratteristiche dimensionali e costruttive dell’opera e alla sua effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati. Anche il richiamo al rischio idraulico era stato formulato in termini assiomatici e senza un esame puntuale del progetto, ferma restando la competenza delle autorità preposte alla tutela idrogeologica. Sono stati annullati il parere negativo della Soprintendenza e il diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Le amministrazioni conservano il potere-dovere di rieditare l’attività amministrativa, conformandosi ai criteri indicati nella sentenza; il TAR non ha accertato l’effettiva assentibilità dell’intervento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    La disposizione assoggetta in via generale alla tutela paesaggistica i territori costieri entro la fascia di 300 metri dalla battigia.

  • art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004

    ... non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B

    L’esclusione impedisce l’applicazione automatica della tutela paesaggistica prevista dal comma 1 alle aree già classificate come zone omogenee A o B alla data indicata.

  • art. 45 NTA del PPTR della Puglia

    non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali

    La previsione non può essere applicata come divieto generalizzato di edificazione alle aree ricadenti nell’esclusione di cui all’art. 142, comma 2, del d.lgs. 42/2004.

  • art. 90 NTA del PPTR della Puglia

    Secondo l’interpretazione richiamata dal giudice, la disposizione esclude le aree classificate come zone omogenee A o B al 6 settembre 1985 dall’applicazione meccanica del sistema del PPTR, comprese le schede PAE; resta comunque necessaria la valutazione paesaggistica concreta.

  • art. 79 NTA del PPTR della Puglia

    Il richiamo alle schede PAE deve essere coordinato con la clausola di salvezza dell’art. 90 NTA e quindi con l’esclusione delle aree A e B prevista dalla disciplina statale.

Massime di principio

  • La tutela paesaggistica generale dei territori costieri entro 300 metri dalla battigia non si applica alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
  • Le disposizioni regionali di pianificazione paesaggistica non possono essere interpretate in modo da eludere o ampliare il regime di tutela previsto dall’art. 142 del d.lgs. 42/2004, né possono introdurre, per le aree comprese nell’esclusione legislativa, un automatico e generalizzato divieto di nuova edificazione.
  • Anche nelle aree sottratte all’applicazione automatica della tutela paesaggistica costiera resta necessaria l’autorizzazione paesaggistica quando sussistano altri vincoli paesaggistici; l’esclusione dal divieto generalizzato non comporta libertà edificatoria indiscriminata.
  • Il parere della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica deve esaminare concretamente l’intervento e il contesto, considerando dimensioni, caratteristiche costruttive, rapporto con l’edificato circostante, coni visuali e panoramica d’insieme; non è sufficiente il richiamo astratto al consumo di suolo, all’impermeabilizzazione o alla pressione antropica.
  • In assenza di una preclusione paesaggistica assoluta, la Soprintendenza non può trasformare la valutazione di compatibilità paesaggistica in un divieto automatico di ogni nuova opera edilizia; il diniego deve essere sorretto da un’istruttoria e da una motivazione puntuali, riferite agli effettivi valori paesaggistici compromessi.
  • L’annullamento del diniego per carenza di motivazione e difetto di istruttoria non implica l’accertamento dell’assentibilità dell’intervento, ma impone alle amministrazioni la riedizione del potere nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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