Sentenza n. 2592/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.572/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 572/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento di somme mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 572/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato alla ricorrente l'importo oggetto della sentenza. Tale sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza. Le spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto, sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato posto in esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni conformative o sostitutive.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento successivo non elimina la necessità che ha determinato l'instaurazione del processo.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto è compatibile con la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.
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