Sentenza del 10/06/2019 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - incentivi - riqualificazione energetica - immobile concesso in locazione - spettanza - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione euro 4.854,81, oltre oneri e diritti, negando le detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica effettuati nel 2013 su immobili concessi in locazione. Secondo l'Ufficio, le agevolazioni spettavano alle imprese soltanto per immobili strumentali utilizzati direttamente nell'attività e non per immobili locati o qualificabili come immobili-merce. L'Ufficio contestava inoltre il mancato invio della documentazione all'ENEA, ritenendolo causa di decadenza dal beneficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la spettanza delle detrazioni anche per gli interventi realizzati da un'impresa su immobili non strumentali concessi in locazione. La CTR ha ritenuto che la normativa non prevedesse un'esclusione per tali immobili e che la finalità dell'agevolazione fosse il conseguimento generalizzato del risparmio energetico. Ha inoltre stabilito che il mancato invio della comunicazione ENEA non comportasse la decadenza, in assenza di un'espressa previsione legislativa. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 349, Legge n. 296/2006
Norma istitutiva delle detrazioni per la riqualificazione energetica. Secondo la CTR, non contiene un'esclusione delle società o delle imprese proprietarie di immobili non strumentali destinati alla locazione.
Art. 2, D.M. 19 febbraio 2007
Il decreto attuativo disciplina l'agevolazione senza limitare il beneficio agli immobili strumentali o direttamente utilizzati dall'impresa; l'agevolazione ha pertanto portata oggettiva e soggettiva ampia.
Art. 90, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato per qualificare gli immobili come immobili-patrimonio, detenuti dall'impresa ma non strumentali all'attività e non destinati alla produzione o allo scambio.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 303/2008
Indicava la posizione dell'Amministrazione secondo cui le imprese di costruzione, ristrutturazione e vendita non potevano beneficiare della detrazione per interventi su immobili-merce.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E/2008
Esprimeva l'orientamento secondo cui la detrazione spettasse soltanto quando l'intervento producesse una riduzione dei consumi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, con esclusione degli immobili locati o destinati all'attività di vendita.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019
Ha confermato che l'omessa comunicazione ENEA per lavori di ristrutturazione edilizia comportanti risparmio energetico non determina la perdita della detrazione, in mancanza di una specifica previsione normativa di decadenza.
Massime di principio
- Le agevolazioni per la riqualificazione energetica possono spettare anche a imprese e società proprietarie di immobili non strumentali concessi in locazione, quando la normativa applicabile non preveda espressamente un'esclusione.
- La qualificazione dell'immobile come bene locato o immobile-patrimonio non è, di per sé, sufficiente a negare il beneficio: occorre verificare il testo della norma vigente per il periodo d'imposta interessato.
- Un adempimento formale, come l'invio della documentazione all'ENEA, comporta la decadenza dal beneficio soltanto se tale conseguenza è prevista espressamente dalla legge o da una norma applicabile.
- Le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria possono esprimere orientamenti interpretativi, ma non possono introdurre limitazioni al beneficio non previste dalla legge.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra detrazioni per riqualificazione energetica, detrazioni per ristrutturazione edilizia e specifici obblighi di comunicazione, poiché i requisiti e le conseguenze dell'omissione possono differire.
- La decisione riguarda l'interpretazione adottata dalla Commissione nel caso concreto e deve essere verificata alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili nell'anno in cui sono stati sostenuti i costi.
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