Cassazione Penale, Sentenza n. 15095/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in relazione al reato di usura. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p., art. 644 c.p.) sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa escludevano il rapporto usuraio e che la mancanza di documentazione non poteva rendere le dichiarazioni inverosimili; (ii) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari, in particolare chiedendo chiarimenti sul pericolo di inquinamento delle fonti dichiarative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze meramente reiterative di questioni già valutate in sede di riesame e prive di elementi di novità, richiamando il principio della preclusione processuale nel giudicato cautelare su questioni già decise. Il Tribunale di Roma aveva già motivato che: era emerso il comune interessamento del Fusco e di Antonini sul debito di Bonelli; le dichiarazioni di Bonelli e Carannante confermavano l'esistenza e l'ammontare del debito ma non fornivano prove documentali a sostegno di un rapporto commerciale regolare; sussistevano elementi che collegavano il Fusco ad ambienti criminali rilevanti (gestione tramite prestanome del ristorante 'Giovannino al mare', investimenti con Antonini), elementi tali da integrare il pericolo di reiterazione. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il tenore delle dichiarazioni rese rendeva necessario approfondire istruttoriamente la situazione, giustificando così la misura cautelare. Perciò la motivazione è stata ritenuta solida e non censurabile in Cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure reiterative e precluse in assenza di nuovi elementi, affermando i limiti della rimessione di questioni già decise nel procedimento cautelare
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di usura, oggetto della misura cautelare; la Corte ha valutato che le dichiarazioni raccolte non smentivano l'ipotesi accusatoria e che la prova documentale mancava rispetto all'allegata relazione commerciale
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancanza di adeguata motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio fossero prive di elementi nuovi e che il Tribunale avesse fornito motivazioni sufficienti sulla sussistenza delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'aggravio a carico del ricorrente in caso di dichiarata inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare non è ammesso reiterare le stesse censure già oggetto di valutazione in sede di riesame, a meno che non emergano elementi nuovi e significativi.
- La mancanza di documentazione a sostegno di un presunto rapporto commerciale organico può rendere inverosimile la versione difensiva se sussistono elementi indiziari contrari; il giudice cautelare può valorizzare la coerenza delle dichiarazioni che confermano l'esistenza del debito anche in assenza di contratti scritti.
- Per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) il ricorrente deve fornire elementi concreti e nuovi che mettano in discussione le valutazioni precedenti; mere contestazioni generiche non superano la soglia di ammissibilità.
- Il legame con soggetti o ambienti criminali e la partecipazione a operazioni economiche tramite prestanome sono elementi che rafforzano la valutazione del pericolo di reiterazione.
- Il tenore e la congruità delle dichiarazioni delle parti offese o di terzi possono giustificare approfondimenti istruttori e, quindi, la conferma della misura cautelare per il rischio di inquinamento delle fonti dichiarative.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15065/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15067/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15068/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15069/2025 del 16/04/2025
- Sentenza penale · 16 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15071/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →