Sentenza del 20/10/2017 n. 24862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2007 per IVA, IRAP e IRES, contestando di essere il reale soggetto economico e socio occulto della società 3D s.r.l. Ha inoltre dedotto la mancata notifica del processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'illegittimità della motivazione per relationem dell'avviso e l'insufficienza della motivazione della CTR circa la sua asserita gestione di fatto della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo generico e dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. La CTR aveva valorizzato le dichiarazioni di numerosi dipendenti, il ruolo dei familiari del contribuente nelle società collegate al Consorzio Cesap e l'assenza di un effettivo ruolo apparente di C.R. e T.B., ritenendo G.A. il gestore reale e socio occulto della 3D s.r.l. La Corte ha inoltre ritenuto logicamente giustificata la conclusione secondo cui G.A. conoscesse il contenuto del PVC. G.A. è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione è imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale gli errori denunciati, gli atti e i documenti rilevanti e le circostanze decisive; non è sufficiente un rinvio generico agli atti dei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dal contribuente con riguardo ai requisiti di motivazione degli avvisi di accertamento e alla motivazione per relationem.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Richiamato in materia di motivazione degli atti di accertamento IVA e di eventuale rinvio ad altri atti, come il processo verbale di constatazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e alla conoscibilità degli atti richiamati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Art. 2612 c.c.
Richiamato dal contribuente con riferimento alla disciplina del consorzio con attività esterna; la Corte non lo ha ritenuto decisivo rispetto alla valutazione fattuale della gestione occulta della società.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito: occorre indicare specificamente la violazione di legge o il vizio processuale, spiegando perché sia decisivo.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente testimonianze, dichiarazioni e altri elementi probatori già esaminati nei gradi di merito, salvo vizi motivazionali o processuali specificamente dedotti.
- La qualifica di amministratore o socio occulto può essere desunta da elementi convergenti, quali il controllo effettivo dell'attività, le dichiarazioni dei dipendenti, la continuità tra società collegate e il ruolo dei familiari o di prestanome.
- La mancata notifica del processo verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando l'amministrazione abbia riportato nell'avviso gli elementi essenziali del verbale e il contribuente abbia potuto difendersi.
- Non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo per ogni accertamento tributario; tale obbligo sussiste principalmente nei casi specificamente previsti dalla legge o dalla disciplina applicabile.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle censure.
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