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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40743/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva confermati condannati per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società DOGANA EVENTI s.r.l. Le censure principali erano: mancata o contraddittoria motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; mancata prova della concreta partecipazione alle distrazioni di fondi; travisamento delle prove testimoniali (in particolare testi Brunato e Viscardi e l'avv. Tita); mancata dimostrazione del dolo specifico per la bancarotta documentale/omessa tenuta della contabilità; mutamento del fatto contestato; rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e speciali (art. 219 I.fall.) e, per Manzoni, richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti. Ha confermato che sussistono indici sufficienti per ritenere che entrambi abbiano esercitato poteri di fatto nella gestione della DOGANA EVENTI s.r.l., valorizzando le dichiarazioni testimoniali e gli elementi probatori (es. ruolo operativo, indicazioni a esclusione di soggetti dalle riunioni, rapporti con fornitori, disponibilità di somme entrate nella società e non giustificate). Ha ritenuto provate le distrazioni patrimoniali sulla base della mancata dimostrazione della destinazione delle somme e ha ritenuto integrato il dolo specifico anche per la bancarotta documentale/omessa tenuta della contabilità per la complessiva condotta fraudolenta. Ha inoltre dichiarato inammissibile o infondata la doglianza relativa alle attenuanti: le attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi positivi utili alla diminuzione e per informazioni incomplete/non veritiere rese alla curatela; la speciale tenuità del danno (art. 219 I.fall.) è stata esclusa ritenendo non configurabile la tenuità per l'ammontare e il contesto. In sintesi: ricorsi respinti (per De Matteis rigetto; per Manzoni inammissibilità o rigetto), condanne confermate.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    La nozione di amministratore di fatto richiede esercizio continuativo e significativo di poteri tipici di direzione/gestione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli indici di gestione di fatto in presenza di inserimento organico e funzioni direttive, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare (I.fall.)

    Le norme sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale implicano che la responsabilità si valuti sulla base delle funzioni concretamente esercitate; la distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte degli amministratori, della destinazione delle somme entrate nella disponibilità della società.

  • art. 224 e art. 217 I.fall.

    Riferiti nell'ambito della bancarotta documentale e degli obblighi contabili; la Corte ha ritenuto che l'omessa o disordinata tenuta delle scritture, valutata nel contesto, possa rivelare dolo specifico volto a pregiudicare i creditori.

  • art. 219, comma 3, I.fall.

    Norma sulla circostanza attenuante speciale per la tenuità del danno; la Corte ha escluso l'applicazione in relazione al danno quantificato e al contesto, ritenendo non sussistere la specialità della tenuità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi da valorizzare e può essere negato se non emergono fatti di segno favorevole (es. confessione non determinante se non accompagnata da elementi positivi).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla lieve entità del fatto; la Corte ha rilevato che l'eventuale minore incidenza di attività gestionale deve essere adeguatamente provata e sviluppata nella doglianza, non risultando applicabile nel caso per la rilevanza del ruolo e la gravità dei fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite all'analisi delle questioni in cassazione (rideterminazione dei motivi nei limiti delle disposizioni); la Corte ha osservato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Citate dal ricorrente in riferimento a profili processuali; la Corte ha ritenuto che le censure processuali non fossero fondate rispetto alla motivazione che ha adeguatamente ricostruito l'elemento soggettivo e probatorio.

  • art. 147 I.fall., artt. 2476 e 2479 cod. civ.

    Richiamati nella doglianza di Manzoni sulla qualifica e responsabilità societaria; la Corte ha comunque ritenuto prevalenti gli elementi di fatto che dimostravano il ruolo di gestione e coordinamento svolto dall'imputato.

Massime di principio

  • Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto occorre provare l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; indizi quali rapporti con fornitori, direzione operativa, esclusione di soggetti dalle riunioni e ruolo di riferimento per il finanziatore sono rilevanti.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione delle somme entrate nella disponibilità sociale: spetta agli amministratori giustificare l'impiego delle risorse.
  • Nella bancarotta documentale l'elemento soggettivo (dolo specifico) può essere ricostruito nel contesto fattuale: la omessa o disordinata tenuta delle scritture, unita ad altri comportamenti irregolari, può indicare la finalità di pregiudicare i creditori.
  • Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi e concreti nel comportamento dell'imputato; la sola mancata confessione non impedisce automaticamente il riconoscimento, ma l'assenza di elementi favorevoli giustifica il diniego.
  • La doglianza in Cassazione che impugni la valutazione della prova dei giudici di merito deve evidenziare l'assenza di un 'apparato argomentativo logico' nella motivazione; non è consentito un nuovo esame critico della valutazione di fatto se questa è congruamente motivata.
  • Per la lieve entità ex art. 131-bis cod. pen. occorre documentare compiutamente il limitato ruolo concreto e il minimo danno/ricaduta; la semplice affermazione di scarso coinvolgimento gestionale non è sufficiente.

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