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Sentenza

Sentenza n. 1764/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale di Amalfi di approvazione del progetto definitivo della variante alla SS 163, primo stralcio, comprendente la bretella stradale di Amalfi, con variante urbanistica, vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari e possessori del compendio denominato Villa delle Delizie, bene di pregio storico, architettonico e paesaggistico sottoposto a tutela culturale, hanno impugnato l’approvazione del progetto della bretella stradale perché il tracciato originario interferiva con il giardino storico e le aree pertinenziali, assoggettando all’esproprio porzioni del fondo. Hanno dedotto l’incompetenza della Giunta comunale, la violazione delle garanzie partecipative previste dalla normativa urbanistica ed espropriativa, l’omessa attivazione delle procedure di valutazione ambientale, il difetto di istruttoria e motivazione nella scelta localizzativa, la mancata comparazione con alternative meno impattanti e il contrasto dell’opera con la tutela del compendio. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che la deliberazione n. 104 del 18 settembre 2026 aveva rimodulato il progetto, recepito le osservazioni dei ricorrenti e della Soprintendenza ed escluso dal procedimento espropriativo la particella 377 e le aree maggiormente contestate. All’udienza i ricorrenti hanno inoltre chiesto il rinvio della discussione.

La decisione

Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione di merito è ammissibile solo in situazioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto. Ha quindi accolto l’eccezione comunale e dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. La rimodulazione progettuale intervenuta durante il giudizio ha eliminato l’interferenza con il giardino e l’assoggettamento della particella 377 al procedimento espropriativo, rimuovendo la principale lesione denunciata; l’eventuale annullamento degli atti originari non avrebbe procurato un’utilità ulteriore. Le ulteriori censure erano riferite all’assetto progettuale originario e non potevano essere esaminate rispetto al progetto modificato; eventuali vizi del nuovo assetto dovranno essere fatti valere con autonoma impugnazione. Spese integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza determinata dalla rimodulazione del progetto e dall’accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Premette in proposito il Collegio che ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. comma 1 bis il rinvio della trattazione di merito di una causa può essere concesso soltanto in ipotesi eccezionali.

    Il rinvio della trattazione di merito non costituisce un diritto della parte e può essere disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali, non ricorrenti nel caso esaminato.

Massime di principio

  • L’interesse al ricorso deve permanere fino alla decisione e sussiste solo se l’eventuale accoglimento è ancora idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale.
  • Il ricorso è improcedibile quando, durante il giudizio, atti o circostanze sopravvenuti eliminano la lesione denunciata o modificano sostanzialmente il rapporto controverso, facendo venir meno l’utilità concretamente conseguibile con l’annullamento.
  • Quando l’amministrazione modifica in modo significativo il progetto impugnato e rimuove l’interferenza che costituiva il nucleo della lesione dedotta, l’annullamento degli atti originari non è idoneo a procurare un’utilità ulteriore, se la lesione risulta già eliminata.
  • Le censure riferite a un assetto progettuale sostituito non possono essere estese automaticamente al progetto sopravvenuto; gli eventuali vizi di quest’ultimo devono essere fatti valere, ricorrendone i presupposti, con autonoma impugnazione.
  • Il rinvio della trattazione di merito può essere concesso solo in situazioni eccezionali, sorrette da gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; le parti non dispongono dell’organizzazione e dei tempi del processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàLocalizzazione di opere e impiantiDichiarazione di pubblica utilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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