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Sentenza

Sentenza del 10/08/2015 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Decorrenza del termine decadenziale per chiedere il rimborso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter chiedere il rimborso di tributi versati in applicazione di una disciplina nazionale successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La questione riguardava la decorrenza del termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973: secondo il ricorrente, tale termine avrebbe dovuto decorrere dalla pronuncia della Corte di Giustizia che aveva riconosciuto l'illegittimità della disciplina nazionale o, comunque, avrebbe dovuto essere riaperto da tale pronuncia.

La decisione

La domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva. Il termine di quarantotto mesi decorre dal versamento diretto oppure, quando si tratta di somme sottoposte a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata. La successiva pronuncia della Corte di Giustizia, anche se riconosce l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione e ne amplia la platea dei beneficiari, non interrompe né riapre il termine già scaduto e non rimette in termini chi sia rimasto inerte durante la vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio.

Norme richiamate

  • Art. 37 d.P.R. n. 602/1973

    Termine di decadenza di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso dei versamenti diretti.

    Il termine decorre dalla data del versamento e deve essere rispettato anche quando l'illegittimità della disciplina fiscale venga accertata successivamente.

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Termine di decadenza di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso delle somme assoggettate a ritenuta.

    In caso di ritenuta, il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Diritto dell'Unione Europea

    La dichiarazione successiva di incompatibilità della normativa fiscale nazionale con il diritto dell'Unione non produce automaticamente la riapertura dei termini decadenziali già scaduti, né sana l'inerzia del contribuente.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di un versamento diretto occorre calcolare il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento.
  • Quando il tributo è stato riscosso tramite ritenuta, il termine decorre dalla data effettiva della ritenuta e non dalla successiva conoscenza dell'illegittimità del prelievo.
  • Una sentenza successiva, anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che riconosca l'illegittimità della disciplina fiscale non riapre automaticamente i termini di decadenza già maturati.
  • Chi ritenga di poter beneficiare di un regime fiscale agevolato deve tutelarsi tempestivamente, presentando la richiesta di rimborso entro il termine previsto, anche se la questione di compatibilità europea è ancora pendente.
  • La conoscenza successiva del diritto al rimborso, di regola, non sostituisce il criterio legale di decorrenza del termine né consente di superare una decadenza già maturata.

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