Sentenza del 04/12/2017 n. 1708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Scudo fiscale - effetto preclusivo sull'attività di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'attività di accertamento con cui l'Ufficio aveva utilizzato le somme rimpatriate per ricostruire presuntivamente maggiori imponibili, applicando una cosiddetta stratificazione ideale degli importi scudati. Sosteneva che il perfezionamento dello scudo, avvenuto mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, producesse un effetto preclusivo rispetto agli accertamenti tributari e contributivi per i periodi ancora accertabili, fino a concorrenza delle somme regolarizzate, e che tali somme non potessero essere utilizzate in senso sfavorevole al contribuente.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata accolta. Poiché l'Ufficio aveva verificato la regolarità della procedura di rimpatrio e non risultavano le specifiche condizioni limitative previste dalla legge, l'ulteriore attività di controllo fondata su circolari interne e sulla ricostruzione presuntiva della provenienza o stratificazione delle somme è stata ritenuta contra legem. Le somme coperte dallo scudo non potevano quindi essere oggetto di accertamento, neppure attraverso presunzioni di maggior reddito, entro il limite degli importi regolarizzati.
Norme richiamate
Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009
Il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali esteri si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva e non può costituire elemento utilizzabile in sfavore del contribuente.
La norma attribuisce allo scudo fiscale un effetto preclusivo: le attività regolarizzate non possono essere utilizzate contro il contribuente e impediscono l'accertamento per i periodi interessati, fino a concorrenza degli importi scudati.
Art. 13-bis, comma 7, del D.L. n. 350/2001
L'effetto preclusivo può essere limitato se il contribuente aveva già subito accertamenti o ispezioni prima della presentazione della dichiarazione riservata.
D.L. n. 350/2001
La disciplina dello scudo fiscale tutela le attività estere effettivamente detenute e indicate nella dichiarazione riservata, prevedendo limiti all'opponibilità dell'effetto preclusivo in caso di non effettiva detenzione entro il 31 dicembre 2008.
D.L. n. 305/2001
Le disposizioni richiamate non consentono di accertare, mediante presunzioni di maggior reddito, gli importi effettivamente coperti dallo scudo, una volta verificata la regolarità della procedura.
Massime di principio
- Quando una procedura di scudo fiscale è stata regolarmente perfezionata con il pagamento dell'imposta sostitutiva, le somme regolarizzate godono, nei limiti dell'importo scudato, di una tutela preclusiva rispetto agli accertamenti tributari e contributivi relativi ai periodi ancora accertabili.
- Le somme oggetto di scudo non possono essere utilizzate come indizio o presunzione per ricostruire maggiori redditi imponibili, anche se l'Amministrazione tenta di distribuirle o stratificarle temporalmente sulla base di circolari o criteri interni.
- L'effetto protettivo non è assoluto: può essere contestato se vi erano già accertamenti o ispezioni prima della dichiarazione riservata oppure se la detenzione estera delle attività dichiarate non era effettiva nei termini previsti dalla legge.
- L'Amministrazione deve verificare la validità concreta della procedura e l'effettiva corrispondenza tra attività dichiarate e somme rimpatriate; una volta accertata la regolarità, non può eludere l'effetto preclusivo ricorrendo a presunzioni indirette.
- La tutela opera fino a concorrenza degli importi effettivamente scudati: eventuali somme eccedenti, non dichiarate o non coperte dalla procedura possono restare soggette ad accertamento secondo le regole ordinarie.
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