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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23448/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) contraddittorietà tra la motivazione (che aveva disposto la sospensione condizionale della pena) e il dispositivo (che non menzionava il beneficio), lamentando violazione degli artt. 597 e 605 c.p.p.; 2) violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la divergenza tra motivazione e dispositivo fosse dovuta a un mero errore materiale (refuso) nel dispositivo, riscontrabile obiettivamente dalla motivazione stessa. Ha precisato che, in tali ipotesi, è legittimo ricorrere alla motivazione per individuare e correggere l'errore, avvalendosi della procedura di emendazione prevista dall'art. 130 c.p.p. Non è stata ravvisata violazione di legge né vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2001

    Norma relativa al reato contestato; la condanna in primo grado e in appello ha riguardato tale disposizione sostanziale

  • Codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente per dedurre contraddittorietà tra dispositivo e motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce dell'errore materiale individuato

  • Codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in combinato con l'art. 597 c.p.p.; la Corte ha ritenuto superflua la censura perché la motivazione esprimeva chiaramente la volontà di concedere la sospensione condizionale, e l'omissione nel dispositivo è stata qualificata come refuso

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata dalla Corte per giustificare l'emendazione del dispositivo sulla base della motivazione quando la divergenza è dovuta a un errore materiale obiettivamente riconoscibile

Massime di principio

  • Se sussiste una contraddizione tra motivazione e dispositivo, occorre verificare se la divergenza dipende da un errore materiale (refuso) o da una decisione sostanziale: se è un errore materiale, la motivazione può essere utilizzata per correggere il dispositivo (art. 130 c.p.p.).
  • Il giudice della legittimità ammette l'emendazione del dispositivo quando l'errore è obiettivamente riconoscibile e coerente con la motivazione; non si configura automaticamente una violazione del diritto al corretto spiegamento degli effetti della decisione.
  • La censura per reformatio in peius richiede una valutazione concreta del peggioramento della posizione dell'imputato: l'omissione di un beneficio nel dispositivo, se la motivazione lo prevedeva chiaramente, non integra di per sé una reformatio in peius quando si tratti di un refuso emendabile.
  • Chi impugna dovrebbe documentare con chiarezza l'incoerenza e dimostrare che la discrepanza non è un mero errore materiale ma una pronuncia sostanziale difforme; in mancanza, la correzione procedurale è agevole e il ricorso rischia il rigetto.
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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